Con la Determinazione del 17 giugno 2015, n. 8, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta per definire l’ambito di applicazione della L. 6 novembre 2012, n. 120 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, con particolare riguardo alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici economici.
IL FATTO:
La l. 190/2012 prevedeva che agli enti pubblici economici ed alle società con capitale sociale detenuto da soggetti pubblici ed eroganti servizi di pubblico interesse, sebbene privi dei caratteri propri e tipizzanti le amministrazioni pubbliche, fossero applicabili talune specifiche misure anticorruttive, corrispondenti segnatamente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informativa, disciplinati ai commi 15-33 della c.d. legge anticorruzione.
L’A.N.AC. tuttavia, al momento dell’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, aveva considerato le società partecipate come di fatto assoggettate, senza limitazione alcuna, all’ampio spettro degli obblighi anticorruttivi, al pari delle Amministrazioni propriamente pubbliche: anch’esse ad esempio sarebbero state sottoposte all’obbligo di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), a nominare il proprio Responsabile di Prevenzione alla Corruzione (RPC), ad adottare un Codice comportamentale dei pubblici dipendenti, e via dicendo.
Tale antinomia, seppur tra disposizioni provenienti da due fonti di diverso rilievo, ha contribuito a creare una serie di indecisioni al momento dell’applicazione alle società partecipate delle legge anticorruzione, inserendosi peraltro in un contesto normativo già di per sé complesso. L’A.N.AC. è quindi intervenuta nuovamente sul punto, con apposita Determinazione del 17 giugno 2015, specificando quali norme della l.190/2012 vadano in concreto applicate alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici economici.
Per il momento ci concentreremo sulla distinzione che viene effettuata tra società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo, distinzione non solo formale, ma che comporta una diversa applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni nelle due diverse tipologie di società.
In particolare:
a) Le società in controllo pubblico, a prescindere dal fatto che questo venga esercitato in maniera diretta od indiretta, dovranno necessariamente introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della l. 190/2012 od integrare, ove sia presente, il modello di organizzazione e gestione ex l. 231/2001. In tale ultima eventualità, contravvenendo alle indicazioni date con il P.N.A., si afferma inoltre che l’RPC non potrà coincidere con l’Organismo di Vigilanza;
b) Per le società a partecipazione pubblica non di controllo tale introduzione, seppur caldeggiata, rimane facoltativa. Esse saranno solamente tenute, per espressa previsione del comma 34 l. 190/2012, a rispettare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informativa come previsti all’art. 1, commi 15-33 del suddetto testo normativo.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
La deliberazione dell’A.N.AC., fornendo le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, porta finalmente un po’ di chiarezza in un settore normativo in costante e tumultuosa evoluzione, caratterizzato da grande complessità e dall’assenza di organicità.
Da rilevare infine il tentativo dell’A.N.AC. di separare gli ambiti applicativi del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC previsto dalla l. 190/2012, lasciando comunque, in una logica di coordinamento delle misure e semplificazione degli adempimenti, alle società che abbiano già adottato il modello 231 la possibilità di integrarlo tramite l’inserimento, in apposita sezione, di misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012
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