La nuova legge anticorruzione e falso in bilancio

Profit ManipulationIl 14 giugno 2015 è entrata in vigore la legge 30 maggio 2015, n. 69.

 

IL FATTO:

La legge in esame (intitolata “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”) prevede l’introduzione di numerose modifiche al codice penale, di procedura penale e civile, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. anticorruzione Governo Severino), nonché al d. lgs 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità degli Enti.

Le modifiche più di rilievo sono:

  • sanzioni più stringenti per i delitti contro la P.A., nonché ulteriori restrizioni / interdizioni / conseguenze risarcitorie e restitutorie nei confronti dei condannati;
  • pena più alte nei reati di associazione mafiosa e maggiori sconti ai collaboratori di giustizia;
  • patteggiamento condizionato per reati di corruzione;
  • più controllo e poteri all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
  • aumento delle sanzioni pecuniarie da responsabilità amministrativa degli Enti.

In particolare,

1) è previsto l’inasprimento delle PENE ordinarie nei reati contro la P.A.:

  • peculato (art. 314 c.p.) da quattro anni a 10 anni e sei mesi;
  • corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) da uno a sei anni;
  • corruzione per un atto contrario (art. 319 c.p.) da sei a dieci anni;
  • corruzione in atti giudiziari (art. 319 terp.) da sei a dodici (mero favoreggiamento), da sei a quattordici (se vi è consequenziale condanna) e da sei a venti anni (se vi è consequenziale condanna alla reclusione superiore di cinque anni);
  • induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quaterp.) da sei a 10 anni e sei mesi;

 

2) nonché l’inasprimento delle c.d. PENE ACCESSORIE:

  • dell’incapacità di contrattare con la PA (ove comminata in sentenza di condanna come pena accessoria), da tre a cinque anni;
  • la condanna alla reclusione ora già da tre a due anni comporta automaticamente l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego;
  • allungamento del periodo di sospensione dall’esercizio di una professione o arte, da un minimo di tre mesi e fino a tre anni;

 

3) sono poi previste modifiche di natura SOSTANZIALE che mirano a rendere il complessivo regime sanzionatorio sempre più stringente:

  • estensione anche all’incaricato di un pubblico servizio del delitto di concussione (art. 317);
  • sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione (anche giudiziaria) lesa dalla condotta, salvo il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno;
  • automaticità della condanna accessoria al pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione (anche giudiziaria) cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno (nuovo art. 322 quater p.);
  • stretta sanzionatoria nelle diverse ipotesi del reato di associazione mafiosa [in sintesi, da 10 a 15 anni (invece di 7- 12) la pena per chi partecipa a un’associazione mafiosa, da 12 a 18 anni (anziché 9-14) per chi la organizza o dirige e addirittura fino a 26 anni di carcere (non più 24) per i promotori, se l’associazione mafiosa è armata];
  • obbligo del PM di informare l’Autorità Nazionale Anticorruzione in ogni ipotesi in cui si eserciti l’azione penale per i delitti contro la P.A. (con alcune non comprensibili esclusioni, come ad esempio, le ipotesi di peculato, malversazione, indebita percezione di erogazioni, abuso d’ufficio,etc.);
  • ammissione alla richiesta di patteggiamento subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato;
  • nuova circostanza attenuante all’art. 323 bisp. da un terzo a due terzi della pena per chi “si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite”, per i principali delitti contro la P.A..

 

4) sono introdotte modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190:

  • con maggiori poteri alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità’ delle amministrazioni pubbliche (che opera quale Autorità Nazionale Anticorruzione), che da ora in poi, oltre ad esercitare la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività’ amministrativa (comma 1, lett. f bis), eserciterà anche “la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” [ovvero dei contratti solitamente esclusi dal Codice appalti];
  • per le stazioni appaltanti, nuovo obbligo semestrale di trasmettere anche alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità’ delle amministrazioni pubbliche le informazioni che prima erano da pubblicare su siti web istituzionali (e. struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate);
  • nuovo obbligo del giudice amministrativo di trasmette alla Commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio amministrativi che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza, in controversie di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo di cui al comma 1, lett. e) art. 133 All. 1, Cod. Proc. Amm. (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), e dunque:
  1. relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;
  2. relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto.

 

5) è previsto l’aumento di pena per il “falso in bilancio” e l’eliminazione delle ipotesi meramente contravvenzionali:

  • per quanto riguarda le società quotate, l’art. 2622 c.c. cambierà non solo nell’intestazione, che da “False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori” si trasformerà in “False comunicazioni sociali delle società quotate”, con estensione soggettiva dei destinatari, infatti riguarderà anche: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Inoltre, è prevista una maggiore gravità dell’impianto sanzionatorio, dal momento che l’illecito sarà punito da 3 a 8 anni di reclusione [rispetto alla precedente pena da sei mesi a tre anni di reclusione] ed è da notare che l’aumento della pena renderà possibile l’utilizzo di eventuali intercettazioni;
  • per quanto riguardo le società non quotate (art. 2621 c.c.), si modificherà la procedibilità, divenendo il reato procedibile sempre d’ufficio (e non più a querela), salvo nelle ipotesi di lieve entità del fatto, inoltre l’illecito avrà valenza di delitto, che sarà sanzionato con la reclusione da 1 a 5 anni. Inoltre, nelle ipotesi in cui il fatto è considerato di lieve entità ovvero commesso da coloro che non soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo (comma 2, art. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267) la pena sarà da sei mesi a tre anni di reclusione. Dette ipotesi minori, troveranno apposita collocazione nell’art. 2621 bis c., che ne prevede anche la procedibilità a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Sarà comunque sempre riservato al Giudice a valutare la lieve entità del fatto tenendo conto “della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta” ed anche in coordinamento con il recente art. 131 bis del c.p.p. (introdotto con il d.lgs 16 marzo 2015, n. 28) il Giudice dovrà riferirsi in modo prevalente all’effettiva entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori a fronte dei fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis.

In entrambe le ipotesi qui in commento, va ancora notato che quanto all’elemento soggettivo del reato, divengono punibili per il mero scopo di “conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto” e non ha più rilievo il requisito del contestuale intento di “ingannare i soci o il pubblico”.

Ed ancora, per entrambe le fattispecie, scompaiono le ipotesi di “non punibilità” del fatto, che erano parametrate al livello/entità di “alterazione” dell’informazione sociale.

 

Non ultimo è stato previsto l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie da responsabilità amministrativa degli Enti.

Le c.d. quote di sanzione pecuniaria di cui all’art. 25 ter del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, comma 1, per i reati appena visti sono state notevolmente aumentate e, in particolare:

  • per il delitto di cui all’articolo 2621 c.c.: da duecento a quattrocento quote (prima era da 100 a 150 quote);
  • per il delitto di cui all’articolo 2621-bis c.c.: da cento a duecento quote (nuovo illecito, vedi sopra);
  • per il delitto di cui all’articolo 2622 c.c.: da quattrocento a seicento quote (prima era da 150 a 330 quote).

 

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

È evidente che il nuovo testo legislativo si pone, in primo luogo, l’obiettivo di definire maggiormente le responsabilità e le conseguenze di tutte quelle condotte direttamente o indirettamente in danno della gestione della c.d. “cosa pubblica”.

Vengono dati sempre maggiori poteri all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che da ora in poi sarà la destinataria principale di tutte le notizie riguardanti i procedimenti in materia di appalti e contratti pubblici.

Inoltre, sono state per la prima volta introdotte misure specifiche che dovrebbero avere un effetto dissuasivo verso tutti gli operatori, pubblici e privati, in quanto la loro applicazione è particolarmente pregiudizievole per il singolo, dalla effettiva perdita del posto di lavoro, alla concessione di determinati benefici solo a condizione della restituzione del “maltolto”.

Con l’inasprimento delle pene poi si allontana l’obiettivo di conseguire il proscioglimento per prescrizione del reato.

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