Article 76 paragraph 1/a of Italian Republic President’s Decree nr. 602/1973, regarding income tax rate’s collection, prohibits seizure of debtor’s only home in case of residential use and if the debtor’s residence is registered in that address, with the exception of luxury dwellings. Nevertheless, the recent pronunciation nr. 5608 of the Third Section of Cassation Criminal Court, dated October 20th, 2020 and filed on February 12th, 2021, concedes seizure of entrepreneur’s first home, as aimed at the future confiscation of the house itself. In this context, Cassation Supreme Court explained two crucial aspects related to the limit set forth by the abovementioned Article 76 paragraph 1/a of Italian Republic President’s Decree nr. 602/1973 according to which the limit is referred to debtor’s only home, thus not to the first home; and it is applicable only in tax proceeding.
IL FATTO:
L’interessato, indagato per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, presentava ricorso al Tribunale per il Riesame avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Brindisi. All’esito del procedimento cautelare, il Tribunale rigettava con ordinanza il ricorso. L’istante proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando tra l’altro la violazione del divieto di cui all’art. 76 comma 1 lett. a) del DPR 602/1973, quanto al sequestro della sua prima e unica casa di abitazione e chiedendo che la questione fosse rimessa alle Sezioni Unite, a fronte di un contrasto giurisprudenziale interno alla Sezione di riferimento.
Con sentenza n. 5608, del 20 ottobre 2020, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento, ritenendo in ultima analisi il ricorso infondato. In particolare, richiamando sulla questione specifica una precedente decisione che già affermava gli stessi principi, ovvero Cass. Pen., Sez. III, n. 8995, 07/11/2019, la Corte ha ribadito come il limite all’espropriazione di cui al più volte richiamato art. 76, comma 1, lett. a) del DPR 602/1973, non operi relativamente ai reati tributari, ma esclusivamente nei confronti dell’Erario per debiti tributari. Inoltre, il Giudice delle Leggi ha precisato che la disposizione si riferisce all’unico immobile di proprietà del debitore e non alla sua prima casa e, soprattutto, che il vincolo all’espropriazione di tale immobile vale esclusivamente per il processo tributario e non per quello penale. Infine, la Corte ha ricordato che ai sensi dell’art. 2740 c.c., il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, ed eventuali limitazioni della sua responsabilità devono essere previste dalla legge. Ciò che, al contrario, non è previsto con riferimento al sequestro dell’unica casa del debitore che sia chiamato a rispondere di un reato tributario.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
La recentissima pronuncia dei giudici di legittimità chiarisce una volta per tutte un tema già dibattuto e che, soprattutto, non può che avere significative ripercussioni nella vita dell’imprenditore. Infatti, in particolare la precisazione secondo cui il limite all’espropriazione dell’unico immobile ad uso abitativo – e non quindi della prima casa – vale solo per il processo tributario, conferisce un margine di tutela dall’eventualità del sequestro piuttosto ristretto.