Socio lavoratore: esclusione e licenziamento!

Concept business emploiIl socio lavoratore all’interno di una società cooperativa che venga escluso dalla stessa su delibera degli altri soci vede l’automatica estinzione del proprio rapporto di lavoro. In tal modo si produce la cessazione di entrambi i rapporti, sociale e lavorativo, senza la necessità di uno specifico atto di licenziamento (Così sostiene un recente lodo arbitrale del 30 maggio 2015).

IL FATTO:

Il rischio connesso alla figura del socio lavoratore di una cooperativa consiste nel fatto che l’accertamento della sussistenza di una causa di esclusione del rapporto sociale determina l’automatica cessazione del rapporto di lavoro con la medesima cooperativa. In particolare, deve essere chiarito che tale accertamento va effettuato in relazione agli obblighi gravanti su ciascun socio in forza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali. Pertanto, a titolo esemplificativo, va detto che la mera pronuncia di frasi ingiuriose da parte del socio lavoratore all’indirizzo degli amministratori della società non integra un comportamento di per sé idoneo a giustificarne l’esclusione dalla società, in quanto non costituisce necessariamente inadempimento ai doveri di socio. Allo stesso modo, il compimento di atti intimidatori, ostruzionistici e non collaborativi non costituisce fatto idoneo a giustificare la delibera di esclusione di un socio in quanto anche tale condotta non costituisce necessariamente violazione ai propri doveri di socio. Si vuole, in buona sostanza, rilevare come il comportamento che legittima l’esclusione del socio lavoratore debba essere tale da intaccare la fiducia della società (e dei soci) verso le capacità del socio a continuare a svolgere l’attività all’interno della società.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Sotto il profilo pratico, fermo l’onere di prova a carico della società cooperativa della condotta negligente del socio lavoratore, si deve, tuttavia, rilevare che l’inadempimento agli obblighi che ricadono su un socio lavoratore, ove richiamati dallo statuto sociale, è astrattamente idoneo a giustificare l’esclusione di un socio, ma deve rivestire il carattere di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.). In tale prospettiva, ed al fine di valutare la non scarsa importanza dell’inadempimento del socio, occorre tenere presente l’oggetto dell’attività sociale ed il contesto in cui essa viene svolta: il socio lavoratore che viene meno agli obblighi imposti dall’oggetto sociale può essere, a ragione, escluso dalla cooperativa in quanto la sua condotta impedisce ovvero ostacola il raggiungimento dello scopo finale. Se ciò si verifica, la conseguenza che si determina a carico del socio lavoratore è la cessazione, come detto, di entrambi i rapporti, sia quello sociale che quello lavorativo.

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