CGUE ed il concetto di “pratica commerciale sleale”

European flags in a rowCon la sentenza del 16 aprile 2015, relativa alla causa C-388/13, UPC Magyarország kft c. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ridefinito gli estremi del concetto di “pratica commerciale sleale” in senso estremamente ampio e difforme rispetto a quanto stabilito dal precedente approccio interpretativo, con il risultato di estendere considerevolmente la portata applicativa della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali esercitate dalle imprese nei confronti dei consumatori.

IL FATTO:

La Direttiva 2005/29/CE si occupa di porre un limite ai comportamenti sleali (siano essi ingannevoli o aggressivi) che l’impresa commerciale mette in pratica al fine di condizionare i consumatori cui si rivolge, nel tentativo di trarre un vantaggio evitando il sano confronto basato sulla concorrenza.

L’orientamento interpretativo più diffuso prima del recente intervento della CGUE, derivante dall’ampia casistica dell’ultimo decennio in materia, riteneva che il concetto di “pratica” fosse da ricondursi ad un insieme di comportamenti reiterati dell’impresa commerciale rivolti al consumatore, collettivamente inteso.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha smentito con la sentenza in esame tale approccio interpretativo, stabilendo espressamente che “la direttiva non fissa alcuna soglia, in termini di frequenza oppure di numero dei consumatori” coinvolti che aiuti a distinguere tra una pratica che sia rilevante o meno ai fini dell’accesso alle misure di protezione concesse al consumatore. L’unico requisito richiesto ai fini dell’identificazione della pratica come ingannevole – ma lo stesso dicasi quella sleale in senso ampio – è l’idoneità a indurre un consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Nel caso di specie i giudici della Corte di Giustizia si sono spinti ad identificare come pratica commerciale ingannevole la comunicazione contenente un’informazione errata inviata ad un singolo utente da un’impresa ungherese fornitrice di servizi pay tv. Tale comunicazione aveva impedito al consumatore di maturare una scelta consapevole e di esercitare tempestivamente il proprio diritto di recesso, costringendo il cliente a sostenere delle spese aggiuntive.

La Corte ha dunque considerato “del tutto” irrilevante il fatto che:

  • la condotta dell’azienda sia stata tenuta una sola volta;
  • la comunicazione sia stata rivolta ad un singolo consumatore;
  • la condotta mancasse di intenzionalità;
  • l’ammontare del danno subito dal consumatore fosse irrisorio (il costo aggiuntivo per il cliente era infatti pari ad € 18).

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Si tratta di un’innovazione che, se verrà confermata da una costante giurisprudenza, darà molto lavoro alle corti dei vari stati membri. Le ricadute saranno infatti, senza dubbio, rilevanti nel campo della tutela del consumatore, aprendo la strada alla contestazione di tutta una nuova serie di condotte che prima della sentenza CGUE relativa alla causa C-388/13, non avrebbero garantito al consumatore che si fosse sentito leso nei suoi diritti l’accesso alla tutela non superando il limite di rilevanza ed apprezzabilità ai fini dell’applicazione della Direttiva 2005/29/CE.

Per non perderti le novità e gli approfondimenti di Tonucci & Partners, iscriviti alle nostre newsletter

    Dichiaro di aver letto e compreso la Privacy Policy

    No Comments
    Leave a Reply