Con il provvedimento n. 30 del 26 febbraio 2017, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in materia di legge applicabile e giurisdizione in merito alla richiesta di rimozione da alcuni motori di ricerca di una pagina web appartenente ad un sito statunitense formulata in applicazione dell’esercizio del diritto all’oblio da parte di un individuo residente in Italia.
IL FATTO:
La questione è stata portata all’attenzione del Garante per la privacy da un soggetto coinvolto nel 2015 in una vicenda giudiziaria negli Stati Uniti, il quale chiedeva la rimozione dai motori di ricerca “Bing”, “Yahoo! Search” e “AoL” di un URL appartenente ad un sito internet statunitense che riportava notizie relative alla succitata vicenda, in quanto pregiudizievole poiché riportante notizie “inesatte ed obsolete”. Il reato era infatti stato nel frattempo derubricato in una fattispecie di minore gravità e la vicenda era stata «archiviata con un non luogo a provvedere nell’immediato futuro».
A difesa della propria posizione, Yahoo! Italia S.r.l. e Yahoo! Emea Ltd. sollevavano eccezione di incompetenza del Garante italiano, sostenendo che solo Yahoo! Emea Limited, con sede in Irlanda, potesse considerarsi titolare del trattamento con riguardo ai dati personali del ricorrente reperibili attraverso il motore di ricerca “Yahoo!Search”, in quanto «unico soggetto avente potere decisionale in merito alla gestione» dello stesso, «anche con riguardo agli utenti che abbiano sede in Italia». La società italiana, infatti, non potendo vantare alcun controllo sui contenuti del motore di ricerca, non potrebbe qualificarsi «quale stabilimento della società irlandese» ai sensi della direttiva comunitaria in materia di protezione dei dati.
Il Garante, facendo applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria – in particolar modo nelle sentenze “Google Spain” e “Weltimmo” – nonché dal documento del Gruppo europeo sulla protezione dei dati personali WP 179 (Update del 16 dicembre 2015), ha rigettato l’eccezione, affermando l’applicabilità al caso di specie del diritto italiano e confermando, dunque, la propria competenza in materia. Nell’opinione dell’Autorità, infatti, «Yahoo!Italia S.r.l. può essere ritenuta […] quale organizzazione stabile di Yahoo!Emea Limited sul territorio nazionale in virtù del fatto che l’attività svolta dalla prima è diretta quanto meno a rendere economicamente redditizio il servizio reso da Yahoo!Emea Limited».
Quanto sopra troverebbe conferma – oltre che in altre precedenti decisioni dello stesso Garante (cfr. provvedimento n. 83 del 25 febbraio 2016, doc. web n. 4881581) – anche nella giurisprudenza di merito: in tal senso il Garante fa riferimento ad una pronuncia (inedita) del Tribunale di Milano la quale «oltre a confermare la sussistenza della giurisdizione del Garante italiano alla luce dell’art. 4 della direttiva europea 95/46/CE così come interpretato dalla Corte di Giustizia, ha altresì affermato che a non diversa conclusione si può comunque pervenire attraverso la considerazione della necessità di garantire il principio di effettività della tutela “a fronte di una lesione derivante da un illecito trattamento di dati personali avvenuti on line ed i cui effetti dannosi si sono verificati in Italia”».
Alla luce di quanto sopra, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto illecita la diffusione di informazioni non aggiornate ed inesatte riferite al ricorrente ed ha pertanto imposto a Yahoo!Emea Limited, stabilita in Italia attraverso Yahoo!Italia S.r.l., di provvedere alla rimozione, in associazione al nome e cognome del ricorrente, dell’URL oggetto della domanda entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Il provvedimento in esame è particolarmente rilevante in quanto contribuisce a rafforzare ulteriormente la tutela prevista a favore i cui dati personali vengano trattati illegittimamente da parte di titolari del trattamento stranieri e/o con pluralità di stabilimenti all’interno dell’Unione, rendendola quanto più accessibile ed effettiva possibile.
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