Modificato il reato di corruzione tra privati

Compliance ConceptPubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 che apporta alcune modifiche alla disciplina italiana della corruzione tra privati.

IL FATTO:

In attuazione della delega legislativa, contenuta nell’art. 19 della Legge 12 agosto 2016 n. 170, con cui il Governo era stato delegato ad adottare un significativo intervento sulla fattispecie di reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c., già reato presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. giugno 2001, n. 231, il 30 marzo u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38, in vigore dal prossimo 14 aprile, che costituisce l’epilogo di un iter volto ad allineare la normativa interna alle previsioni europee di cui alla decisione quadro 2003/568/GAI sulla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Ecco le novità principali, già anticipate nella nostra nota del 17.10.2016

[https://tonucci.com/2016/10/17/delega-al-governo-per-una-revisione-del-reato-di-corruzione-tra-privati/ ]

  1. Ampliamento dell’ambito soggettivo di operatività del reato di corruzione tra privati: a seguito della modifica della rubrica del Titolo XI, del Libro V del codice civile, la fattispecie di cui all’art. 2635 c.c. trova ora applicazione non soltanto in materia di società e consorzi, ma anche nell’ambito degli “altri enti privati”. In attesa dei necessari chiarimenti, anche in sede interpretativa, l’esatta portata della previsione parrebbe riferirsi anche agli enti sprovvisti di personalità giuridica (ad es., associazioni, fondazioni, ecc.);
  1. Nuova formulazione dell’art. 2635 c.c. ed estensione del novero dei soggetti attivi e delle condotte penalmente rilevanti. Nello specifico:
  • assume rilevanza anche la “sollecitazione” di denaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto “intraneo” (ovvero il soggetto corrotto);
  • tra i possibili autori “intranei” del reato, in aggiunta a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, sono ora inclusi anche coloro che svolgono funzioni direttive presso società o enti privati, quindi in breve tutti i dirigenti;
  • è riconosciuta espressamente la rilevanza dell’offerta delle utilità non dovute da parte dell’estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto “intraneo”;
  • sia nell’ipotesi di corruzione attiva che passiva, diviene penalmente rilevante anche la commissione del reato “per interposta persona”;
  • non è più necessario che la condotta “cagioni nocumento alla società” (trasformazione della fattispecie criminosa da reato di danno a reato di pericolo).
  1. Introduzione del nuovo art. 2635 bis c.c., diretto a punire anche l’istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato passivo che dal lato attivo, che si verifica quando la richiesta, l’offerta o la sollecitazione di denaro o altra utilità non siano accettate.

Nello specifico, la norma prevede che:

  • il responsabile dell’istigazione sia punito in base alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635 (reclusione da uno a tre anni), ridotta di un terzo;
  • la procedibilità del reato – anche in questo caso – a querela della parte offesa;
  1. Introduzione del nuovo art. 2635 ter c.c., che disciplina le pene accessorie, ovvero l’obbligatorietà della “interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis c.p.”, nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di istigazione alla corruzione attiva;
  1. Modifica dell’art. 25 ter, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato, che già contemplava il reato di corruzione tra privati, mediante previsione della rilevanza della fattispecie di istigazione alla corruzione privata passiva, con applicazione di sanzioni pecuniarie (da duecento a quattrocento quote) e sanzioni interdittive.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

L’entrata in vigore del D.Lgs. 38/2017 amplia notevolmente il novero delle condotte penalmente rilevanti in materia di corruzione tra privati e, soprattutto, anche l’ambito di rilevanza delle condotte, attualmente esteso anche agli enti privati non sussumibili nell’alveo delle società commerciali. Alla luce del regime di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, diviene necessario riservare particolare attenzione alla prevenzione di possibili condotte illecite mediante un tempestivo aggiornamento dei Modelli Organizzativi e dei relativi protocolli di controllo.

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