PCT: l’attestazione di cancelleria prova la comunicazione via PEC

Online connection backgroundLa Corte di Cassazione con la sentenza n. 1907, depositata il 25 gennaio 2017, interviene a fare chiarezza in tema di processo civile telematico, sancendo, in particolare, che l’attestazione di cancelleria, relativa alla comunicazione via PEC di un provvedimento, è idonea a dimostrare tanto la ricezione quanto il contenuto della comunicazione stessa.

IL FATTO:

La vicenda, definitivamente giudicata dalla Corte di Cassazione, aveva ad oggetto l’impugnazione di un licenziamento disciplinare promossa dal lavoratore interessato.

In particolare, avverso l’ordinanza di rigetto dell’impugnativa, il ricorrente proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Chieti, il quale respingeva nuovamente l’istanza.

Il lavoratore, pertanto, si rivolgeva alla competente Corte d’Appello, la quale, tuttavia, giudicava tardiva, e dunque inammissibile, l’impugnazione. La stessa, infatti, era stata promossa, dal difensore dell’interessato, oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dal ricevimento, presso la casella di posta elettronica certificata del medesimo avvocato, del biglietto di cancelleria telematico con il quale veniva portato a conoscenza della parte il deposito della sentenza del Tribunale ed il suo contenuto.

La pronuncia della Corte d’Appello veniva così impugnata dinnanzi la Suprema Corte.

Il ricorrente, in particolare, sosteneva che l’attestazione della cancelleria relativa alla comunicazione via PEC della sentenza di primo grado non sarebbe sufficiente a provare la ricezione della medesima e, inoltre, che la copia fotostatica della ricevuta di consegna della posta elettronica non sarebbe idonea a dimostrare la trasmissione del provvedimento.

I giudici di legittimità, tuttavia, ritenendo infondate le doglianze del ricorrente, hanno confermato la decisione emessa in grado d’appello.

La Corte di Cassazione ha evidenziato come fosse stata prodotta in giudizio la copia della ricevuta di consegna, dalla quale risultava l’invio del biglietto di cancelleria. Anche la cancelleria, infatti, così come qualsiasi altro soggetto che faccia uso della posta elettronica certificata, riceve le ricevute di consegna, le quali accertano la messa a disposizione del messaggio inviato nella casella del destinatario.

Proprio tale ricevuta di consegna, afferma la Corte, è sufficiente a provare la trasmissione della comunicazione sino a che non venga fornita la prova contraria: è il destinatario, infatti, a dover fornire la prova della mancata ricezione.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza in esame appare particolarmente interessante poiché, con la stessa, la Corte di Cassazione chiarisce un aspetto controverso del processo civile telematico e della sua concreta applicazione.

In particolare la Suprema Corte, confermando il proprio orientamento, sancisce che, in tema di notifiche telematiche nell’ambito dei procedimenti civili, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica di destinazione.

Il principio dettato dalla Corte di Cassazione, tuttavia, ha sicuramente una portata più ampia, e può essere riferito a qualsiasi comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Con la PEC, pertanto, è possibile inviare informazioni e documenti in formato elettronico ed avere una certificazione, valida sotto il profilo legale e quindi opponibile a terzi, dell’avvenuto invio del messaggio e dell’avvenuta consegna al destinatario. Inoltre, a differenza della tradizionale raccomandata A/R, la PEC certifica anche quali documenti sono stati inviati con il messaggio.

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