Banche: ammesse le informazioni via e-mail

At symbols against blue and greenCon la sentenza del 25 gennaio 2017 emessa nella causa C-375/15 la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in tema di rapporto tra banca e cliente, sancendo in quali casi sia ammissibile la comunicazione di informazioni bancarie tramite posta elettronica.

IL FATTO:

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza in esame, da risposta al ricorso presentato dalla Corte suprema austriaca, la quale, in particolare, chiedeva chiarimenti in merito alla direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (introdotta nell’ordinamento nazionale italiano dal d.lgs. 11/2010).

Protagonisti della controversia sulla quale i giudici austriaci si sono trovati a dover giudicare erano una banca austriaca e l’associazione per l’informazione dei consumatori. Quest’ultima si era rivolta ai giudici nazionali contestando le modalità informative utilizzate dalla banca la quale, nelle condizioni generali relative al sito internet e ai servizi bancari online, prevede espressamente che il cliente, accettando il cd e-banking, acconsente a ricevere informazioni e comunicazioni, anche di notevole rilievo, nella casella di posta elettronica integrata nel sito internet dell’istituto di credito.

I giudici europei, interrogati sul punto, hanno sancito che la normativa europea, ed in particolare l’art. 41 della menzionata direttiva, non osta a un sistema di comunicazioni come quello predisposto dalla banca convenuta, e ammette, a determinate condizioni, che le informazioni e le condizioni, oltre ai cambiamenti apportati al contratto quadro, siano inviate direttamente nella casella e-mail del cliente prevista dal sito della banca.

Più precisamente, la Corte di Giustizia afferma che tale pratica è da ritenersi legittima a patto che sia utilizzato un supporto durevole, ossia uno strumento che “permetta all’utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato” e che sia garantita la “riproduzione immutata delle informazioni memorizzate“.

In altre parole, è necessario che il cliente sia messo nella condizione di reperire, per un tempo ragionevole, le comunicazioni e le informazioni a lui rivolte, e che dette comunicazioni non siano modificabili unilateralmente da parte della banca o del gestore del sito internet (utilizzato come supporto per l’e-banking e, quindi, per la casella di posta elettronica).

I giudici di Lussemburgo, inoltre, prevedono un’ulteriore condizione. La trasmissione delle informazioni con le modalità sopra descritte deve essere accompagnata da un comportamento attivo da parte della banca, che metta il consumatore nella possibilità di conoscere la presenza di nuove comunicazioni sul sito internet.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza in esame appare di notevole interesse, poiché con la stessa la Corte di Giustizia dell’Unione sancisce, a certe condizioni, la legittimità delle comunicazioni inviate dalla banca al cliente attraverso la casella di posta elettronica integrata nel sito internet della stessa. Affinché tale sistema sia da ritenersi lecito è necessario che il sito internet utilizzato costituisca “supporto durevole“, ossia consenta al cliente di conservare e far valere i dati a lui comunicati, senza che questi possano essere in alcun modo eliminati o alterati unilateralmente dal mittente.

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