Con l’ordinanza n. 4186 del 13 giugno 2017, il Tribunale di Milano si è pronunciato in tema di hosting provider (soggetto che mette a disposizione un server per caricare, nel web, un sito internet), sancendo, in particolare, che le limitazioni della responsabilità previste dal d.lgs. 70/2003 non impediscono al giudice di adottare misure cautelari, al fine di far cessare gli illeciti realizzati attraverso il web.
IL FATTO:
La vicenda sulla quale il Tribunale di Milano si è pronunciato nasceva dal giudizio cautelare (giudizio volto ad ottenere una misura cautelare prima della sentenza di merito) instaurato da una società, distributrice in Italia in via esclusiva di una noto brand di orologi di lusso avverso due società estere (una slovena e l’altra svizzera), le quali rivendevano online, tramite siti accessibili anche dall’Italia, i medesimi prodotti contraffatti.
Nell’ambito del procedimento, la società attrice chiamava in causa anche l’hosting provider, ossia il soggetto che, mettendo a disposizione lo “spazio virtuale”, rendeva possibile l’esistenza e l’operatività dei siti internet attraverso cui le società svolgevano l’attività illecita. Nei confronti di questo, la società ricorrente chiedeva che fosse disposta la disattivazione totale dell’accesso di uno dei due siti incriminati e la rimozione selettiva del materiale illecito caricato sull’altro sito, e ciò sulla base della lamentata violazione degli articoli 16 e 17 del d.lgs. 70/2003, i quali disciplinano la responsabilità del prestatore del servizio di hosting.
Ai sensi dell’art. 16 del suddetto decreto, “nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore (n.d.s. in questo caso, l’hosting provider) non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio” e ciò “a condizione che detto prestatore non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita“.
In particolare, la società attrice sosteneva l’inapplicabilità dell’esonero di responsabilità di cui all’art. 16 attesa la conoscenza, in concreto, da parte dell’hosting provider, dell’illecito. Parte attrice, infatti, gli aveva inviato espressa diffida.
Il convenuto, invece, negava qualsivoglia responsabilità affermando di essersi immediatamente attivato a seguito delle diffide di controparte, intimando al suo cliente di cessare l’attività illecita ed informando la competente autorità giudiziaria, come espressamente previsto dalle sopra citate disposizioni.
Pronunciandosi sulle istanze cautelari avanzate, il Tribunale di Milano ha sancito che la sussistenza, o meno, della responsabilità del prestatore del servizio, che dovrà essere oggetto di esame in sede di merito, è del tutto irrilevante in sede cautelare.
L’esonero di responsabilità dell’hosting provider prevista dal d.lgs. 70/2003, pertanto, non impedisce l’adozione, da parte dell’autorità giudiziaria, di “misure inibitorie, finalizzate a far cessare violazioni in corso o far reiterare nel futuro tali condotte“.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dunque, i giudici milanesi hanno ordinato, all’hosting provider, di impedire che i siti oggetto di causa siano visibili ed accessibili a chiunque e da qualsiasi postazione remota, oltre che di trasferire, a favore della società attrice, il dominio dei siti incriminati.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
La sentenza in esame appare di notevole interesse poiché, con la stessa, il Tribunale di Milano prende posizione su una questione sempre più rilevante nella “società dell’informazione”, ossia la responsabilità dell’hosting provider in relazione alle attività svolte sui siti internet. In particolare, nella fattispecie concreta, i giudici hanno affrontato il tema dei riflessi processuali di tale responsabilità.
Il Tribunale di Milano, segnatamente, ha sancito che l’eventuale esonero di responsabilità in capo all’hosting provider non impedisce, al giudice adito, la pronuncia di misure cautelari volte ad inibire le attività illecite.
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