Introdotta dal Jobs Act la disciplina per le invenzioni e gli apporti originali realizzati dal lavoratore autonomo.

Se l’attività inventiva non è prevista come oggetto del contratto di lavoro e non è oggetto di una retribuzione specifica, i diritti sul risultato dell’attività intellettuale spettano al lavoratore autonomo.

IL FATTO

Con la legge 22 maggio 2017, n. 81 (in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.6.2017, entrata in vigore il successivo 14.6.2017), c.d. Jobs Act per i lavoratori autonomi recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“, é stata introdotta, all’art. 4, una specifica disciplina per le invenzioni e gli apporti originali realizzati dal lavoratore autonomo.

Il tema non era stato affrontato espressamente dal legislatore in passato, dal momento che erano previste unicamente una disciplina di carattere generale per le invenzioni del lavoratore dipendente (art. 64 del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 – Codice della proprietà industriale – c.p.i.) nonché alcune specifiche previsioni relative a talune opere dell’ingegno realizzate dal lavoratore dipendente (art. 12-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 – Legge sul diritto d’autore – l.d.a., in relazione ai programmi per elaboratore e le banche dati, art. 12-ter l.d.a., in relazione al disegno industriale, e art. 88 l.d.a. per la fotografia).

Il legislatore italiano ha deciso, quindi, di intervenire, disponendo, all’art. 4 sopra citato, rubricato “Apporti originali e invenzioni del lavoratore“, che “Salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30” (sottolineature a cura dello scrivente).

Ne deriva che, se l’attività inventiva non è prevista come oggetto del contratto di lavoro e non è oggetto di una retribuzione specifica, i diritti sul risultato dell’attività intellettuale spettano al lavoratore autonomo.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

La normativa introdotta dal legislatore é importante perché disciplina aspetti che possono essere di particolare importanza nei rapporti committente – lavoratore autonomo, ma che sovente non vengono tenuti ben presente in sede di contrattazione e avvio del rapporto, cosicché le parti possono finire col domandarsi a chi spettino i risultati dell’attività intellettuale / inventiva solo quando sono questi sono già venuti ad esistenza.

Ora il committente deve tenere ben presente che qualora, nell’esecuzione del rapporto, siano riferibili al lavoratore autonomo apporti originali o invenzioni, e l’attività inventiva non è prevista come oggetto del contratto di lavoro e non è oggetto di una retribuzione specifica, i diritti di utilizzazione economica su detti apporti e/o invenzioni spetteranno al lavoratore autonomo.

Diversamente, qualora il committente voglia assicurarsi fin dall’origine la titolarità di tali diritti di utilizzazione economica, é bene che si assicuri che il contratto comprenda (anche) l’attività inventiva e che per essa sia corrisposta una retribuzione specifica.

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