Con la sentenza n. 22256 del 3 marzo 2021, la Corte di Cassazione penale è tornata sulle caratteristiche del requisito dell’interesse e/o del vantaggio richiesto ai fini della declaratoria di responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
IL FATTO:
La Corte di Cassione, Sez. IV penale, con la sentenza n. 22256 del 3 marzo 2021 si è nuovamente pronunciata sulla esatta definizione del requisito dell’interesse e/o del vantaggio degli Enti ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2001. Il giudizio vedeva coinvolta una società, attiva nella selezione di imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, in relazione all’illecito di cui all’art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 connesso al reato di lesioni colpose gravi conseguenti ad un infortunio occorso ad un lavoratore di un’azienda appaltatrice. In sede di ricorso per Cassazione, i difensori della società hanno proposto un unico motivo di gravame, consistente nel difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte riguardante l’accertamento dell’interesse e/o del vantaggio della società, che costituisce, come noto, uno dei presupposti indefettibili per la responsabilità amministrativa dell’ente.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha affermato che “laddove non vi sia la prova – desumibile anche dalla sistematica sottovalutazione dei rischi – che l’omessa adozione delle cautele sia il frutto di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa, […], e risulti, invece, l’occasionalità della violazione delle norme antinfortunistiche, dovendosi escludere il requisito dell’interesse- incompatibile con la natura colposa dell’evento penalmente rilevante – deve essere rigorosamente provato quello del vantaggio, che può alternativamente consistere in un apprezzabile risparmio di spesa o in un, sempre apprezzabile, aumento della produttività, e la motivazione della sentenza che riconosca tale vantaggio deve dare adeguatamente conto delle prove, anche per presunzioni, dalle quali lo ha desunto”.
In altri termini, i giudici di legittimità hanno confermato che non è sufficiente dedurre l’esistenza di un risparmio di spesa o di un aumento di produttività, sul quale fondare l’accertamento dell’esistenza del “vantaggio” richiamato dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001. Per potersi considerare rilevante ai fini della declaratoria di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è difatti necessario che il risparmio o l’aumento di produzione sia anche consistente (rectius, ‘apprezzabile’), dovendosi altresì declinare l’iter argomentativo-probatorio che ha consentito all’organo giudicante di concludere nel senso della sussistenza del “vantaggio”.
La sentenza in commento è indubbiamente importante anche perché ribadisce e compendia i tratti peculiari del requisito dell’interesse e/o del vantaggio per gli enti:
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Con la pronuncia in commento, la Cassazione coglie l’occasione non solo per ribadire il proprio consolidato orientamento in merito all’interpretazione del requisito dell’interesse e vantaggio per gli enti, ma chiarisce, proprio con riguardo al secondo, la rilevanza del criterio della “apprezzabilità” del vantaggio ai fini della declaratoria di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.