I Decreti Legislativi n. 7 e n. 8 del 2016 di depenalizzazione

Libri e codici di diritto per avvocatoLo scorso 22 gennaio 2016 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 in materia di depenalizzazione. Detti Decreti Legislativi sono entrati in vigore il 6 febbraio 2016.

IL FATTO:

Con la legge delega 28 aprile 2014, n. 67 è iniziato un processo di riforma del sistema penale sia con riguardo a fattispecie di reato previste in leggi speciali che con riferimento ad alcuni illeciti previsti nel codice penale, ciò al fine di alleggerire il carico delle Corti rispetto a quei casi in cui il ricorso alla sanzione penale era divenuto un inutile appesantimento dell’apparato giustizia con la conseguenza di rendere la sanzione non efficace, anche considerato il noto evolversi di molti processi verso la prescrizione.

I due decreti legislativi hanno in sintesi previsto:

A) di trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda (la sanzione amministrativa è predeterminata con parametri fissi da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 50.000):

  • tranne per i reati che, pur se sanzionati in tal modo, sono stati espressamente esclusi dalla depenalizzazione, ossia:
    • i reati nel codice penale che, sebbene prevedano la sola pena della multa o dell’ammenda, non rientrano tra quelli indicati nel medesimo decreto;
    • i reati di immigrazione e sulla condizione dello straniero di cui al d.lgs. 286/1998
    • le ipotesi aggravate dei reati depenalizzati, quando nell’aggravio di pena sia prevista anche la previsione detentiva da sola, alternativa o congiunta con quella pecuniaria
    • le ipotesi aggravate dei reati depenalizzati per recidiva
  • e tranne i reati che riguardano le seguenti materie:
    • edilizia e urbanistica
    • ambiente, territorio e paesaggio
    • alimenti e bevande
    • salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
    • sicurezza pubblica
    • giochi d’azzardo e scommesse
    • armi ed esplosivi
    • elezioni e finanziamento ai partiti
    • proprietà intellettuale e industriale

e dunque, sono stati anzitutto trasformati in illeciti amministrativi:

1. i seguenti reati previsti nel codice penale:

  •  527 (atti osceni in luogo pubblico, non aggravato)
  • 528 (Pubblicazioni e spettacoli osceni, non aggravate)
  • 652 (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto)
  • 661 (Abuso della credulità popolare)
  • 668 (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)
  • 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio)

2.  e i seguenti reati previsti nelle leggi speciali:

  • omesso versamento di ritenute previdenziali se al di sotto di euro 10.000 annui (art. 2 comma 1-bis legge n. 638/1983);
  • coltivazione di stupefacenti per fini terapeutici (art. 28 comma 2, del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
  • norme in materia di tutela del diritto d’autore (artt. 171 quater e sexies legge 22 aprile 1941, n. 633);
  • norme in materia di incentivi all’investimento (articolo 15, co.2 legge 28 novembre 1965, n. 1329,);
  • norme del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327);
  • norme in materia doganale, in tema di contrabbando (artt. 282 e ss del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
  • guida senza patente (artt. 116, co. 5 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285);
  • omessa registrazione della clientela o omessa comunicazione agli organi di vigilanza, in materia di riciclaggio (art. 55, co. 1 e 4 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
  • impedito controllo ai revisori (art. 29 del d.lgs. 5 novembre 2010, n. 39);
  • omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (art. 235 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267);
  • emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736);
  • interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (art. 19, co. 2 legge 22 maggio 1978, n. 194);
  • violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (art. 11 r.d. 8 gennaio 1931, n. 234);
  • omissione di denuncia di detenzione di beni mobili o immobili sequestrati o confiscati (art. 3 del d.lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506);
  • alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329);
  • installazione o esercizio di impianti (art. 16, co. 4 legge 18 dicembre 1970, n. 1034).

B) sono stati poi abrogati una serie di reati previsti nel codice penale (principalmente a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio), sostituendo le relative “pene” con sanzioni pecuniarie civili, in aggiunta al risarcimento e/o restituzione reclamati dall’interessato e più specificamente:

  1. falsità in scrittura privata (art. 485)
  2. falsità in foglio firmato in bianco o atto privato (art. 486)
  3. ingiuria (art. 594)
  4. sottrazione di cose comuni (art. 627)
  5. appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito
  6. danneggiamento semplice (art. 635, co. 1)

In tali casi:

1. viene applicata una sanzione civile se i fatti di reato oggetto di abrogazione siano commessi dolosamente

2. sono previste due soglie (da un minimo ad un massimo) di calcolo delle sanzioni pecuniarie civili (da euro cento a euro ottomila / da euro duecento a euro dodicimila)

3. i criteri per la commisurazione delle sanzioni civili sono ripresi dal sistema penale

  • gravità della violazione
  • reiterazione dell’illecito
  • arricchimento del soggetto responsabile
  • eventuale opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito
  • personalità dell’agente
  • condizioni economiche dell’agente
  • per l’ingiuria, inoltre, è prevista la non punibilità per chi ha commesso il fatto in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso ed eventuale non punibilità (di uno o di entrambi) nel caso di “offese” reciproche
  • con prescrizione ordinaria del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato

4. è stato poi introdotto il concetto di “reiterazione dell’illecito”: se entro quattro anni dalla prima violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile se ne commette un’altra della stessa indole accertata con provvedimento esecutivo

5. infine, è previsto l’eventuale “concorso di persone”, ognuna gravata dalla medesima sanzione pecuniaria civile.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

E’ indubbio che i due Decreti Legislativi avranno un impatto notevole sul nostro ordinamento.

Anzitutto, la loro efficacia retroattiva, per cui saranno applicabili sia alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, quando il procedimento penale non è ancora stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili, sia ai procedimenti già definiti con provvedimento passato in giudicato, per i quali il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Inoltre, comporteranno un sostanziale “alleggerimento” dei carichi dei Tribunali che saranno liberati di una gran mole di illeciti che in realtà il più delle volte se perseguiti rallentavano il corso della giustizia per reati più di rilievo e nonostante tutto arrivavano per la maggior parte a prescrizione rendendo l’efficacia deterrente della sanzione penale in concreto molto ridotta.

Ed ancora, l’abrogazione di alcune ipotesi delittuose previste nel codice penale a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio, accomunati dal fatto di incidere su interessi di natura privata e di essere procedibili a querela, non potrà che dare nuovo vigore al ruolo compensativo della responsabilità civile nel nostro ordinamento, il tutto nella prospettiva del rafforzamento dei principi di proporzionalità, sussidiarietà ed effettività dell’intervento penale.

Infine, questo processo di depenalizzazione non potrà che essere anche favorevolmente riguardato nell’ottica di un auspicabile aumento degli introiti delle casse dello stato, a fronte dell’assolvimento delle sanzioni amministrative e/o pecuniarie civili, in luogo di quella pecuniaria penale, che difficilmente veniva escussa, soprattutto a fronte di giudizi lunghi e spesso terminati con declaratorie di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

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