Lo scorso 22 gennaio 2016 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 in materia di depenalizzazione. Detti Decreti Legislativi sono entrati in vigore il 6 febbraio 2016.
IL FATTO:
Con la legge delega 28 aprile 2014, n. 67 è iniziato un processo di riforma del sistema penale sia con riguardo a fattispecie di reato previste in leggi speciali che con riferimento ad alcuni illeciti previsti nel codice penale, ciò al fine di alleggerire il carico delle Corti rispetto a quei casi in cui il ricorso alla sanzione penale era divenuto un inutile appesantimento dell’apparato giustizia con la conseguenza di rendere la sanzione non efficace, anche considerato il noto evolversi di molti processi verso la prescrizione.
I due decreti legislativi hanno in sintesi previsto:
A) di trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda (la sanzione amministrativa è predeterminata con parametri fissi da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 50.000):
e dunque, sono stati anzitutto trasformati in illeciti amministrativi:
1. i seguenti reati previsti nel codice penale:
2. e i seguenti reati previsti nelle leggi speciali:
B) sono stati poi abrogati una serie di reati previsti nel codice penale (principalmente a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio), sostituendo le relative “pene” con sanzioni pecuniarie civili, in aggiunta al risarcimento e/o restituzione reclamati dall’interessato e più specificamente:
In tali casi:
1. viene applicata una sanzione civile se i fatti di reato oggetto di abrogazione siano commessi dolosamente
2. sono previste due soglie (da un minimo ad un massimo) di calcolo delle sanzioni pecuniarie civili (da euro cento a euro ottomila / da euro duecento a euro dodicimila)
3. i criteri per la commisurazione delle sanzioni civili sono ripresi dal sistema penale
4. è stato poi introdotto il concetto di “reiterazione dell’illecito”: se entro quattro anni dalla prima violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile se ne commette un’altra della stessa indole accertata con provvedimento esecutivo
5. infine, è previsto l’eventuale “concorso di persone”, ognuna gravata dalla medesima sanzione pecuniaria civile.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
E’ indubbio che i due Decreti Legislativi avranno un impatto notevole sul nostro ordinamento.
Anzitutto, la loro efficacia retroattiva, per cui saranno applicabili sia alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, quando il procedimento penale non è ancora stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili, sia ai procedimenti già definiti con provvedimento passato in giudicato, per i quali il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
Inoltre, comporteranno un sostanziale “alleggerimento” dei carichi dei Tribunali che saranno liberati di una gran mole di illeciti che in realtà il più delle volte se perseguiti rallentavano il corso della giustizia per reati più di rilievo e nonostante tutto arrivavano per la maggior parte a prescrizione rendendo l’efficacia deterrente della sanzione penale in concreto molto ridotta.
Ed ancora, l’abrogazione di alcune ipotesi delittuose previste nel codice penale a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio, accomunati dal fatto di incidere su interessi di natura privata e di essere procedibili a querela, non potrà che dare nuovo vigore al ruolo compensativo della responsabilità civile nel nostro ordinamento, il tutto nella prospettiva del rafforzamento dei principi di proporzionalità, sussidiarietà ed effettività dell’intervento penale.
Infine, questo processo di depenalizzazione non potrà che essere anche favorevolmente riguardato nell’ottica di un auspicabile aumento degli introiti delle casse dello stato, a fronte dell’assolvimento delle sanzioni amministrative e/o pecuniarie civili, in luogo di quella pecuniaria penale, che difficilmente veniva escussa, soprattutto a fronte di giudizi lunghi e spesso terminati con declaratorie di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
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