Una nuova pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali, intervenuta con riguardo al contemperamento tra il diritto alla riservatezza e la libertà di manifestazione del pensiero, si pone a favore del diritto di cronaca, confermando il precedente orientamento dell’autorità di vigilanza in materia.
IL FATTO:
La questione è stata portata all’attenzione del Garante per la privacy da un imprenditore che chiedeva la deindicizzazione di un articolo pubblicato nell’edizione on line di una nota testata giornalistica e rinvenibile attraverso i motori di ricerca esterni al sito, poiché aveva riportato all’attenzione del pubblico una vicenda che vedeva coinvolto il ricorrente svoltasi tra il 2005 ed il 2009, ormai risalente nel tempo, arrecando un grave danno alla sua reputazione personale e professionale.
Dichiarando infondato il ricorso dell’imprenditore, il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito, con il Provvedimento n. 187 del 21 aprile 2016, che il quotidiano che riattualizza un fatto di cronaca giudiziaria risalente nel tempo per dare notizia del rinvio a giudizio delle persone all’epoca indagate non compie una violazione della privacy dei soggetti coinvolti, a prescindere dal fatto che questi siano o meno personaggi pubblici.
Il trattamento dei dati personali effettuato in tal caso dal quotidiano, infatti, “non risulta di per sé illecito essendo riferito a fatti rispetto ai quali può ritenersi ancora sussistente l’interesse pubblico alla conoscibilità della notizia in quanto, pur traendo origine da una vicenda risalente nel tempo, i successivi sviluppi processuali […] ne hanno rinnovato l’attualità”, con la conseguenza che, nel caso di specie, è il diritto di cronaca ad avere la meglio sul diritto all’oblio.
E cosa succederebbe se un domani la vicenda giudiziaria dovesse concludersi in maniera favorevole per l’imprenditore ricorrente? È lo stesso Garante per la privacy a stabilire che, in tal caso, questo “potrà, se ritiene, esercitare nei confronti dell’editore il diritto di aggiornamento/integrazione dei dati che lo riguardano contenuti nell’articolo in contestazione, allegando idonea documentazione atta a comprovare quanto affermato”.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Si tratta di una decisione di rilievo poiché si pone in controtendenza rispetto ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione la quale aveva visto il diritto di cronaca, spogliato della sua rilevanza costituzionale, posto in secondo piano rispetto alla tutela della riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale (ne abbiamo parlato qui).
La pronuncia del Garante della privacy risulta senza dubbio più equilibrata della contestata decisione della Suprema Corte, nonché in linea con quanto stabilito dal nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, il quale, nel riconoscere in capo al soggetto interessato il diritto all’oblio, ci ricorda che questo può subire delle limitazioni ogniqualvolta i dati personali vengano utilizzati “per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione” o “a fini di archiviazione nel pubblico interesse”.
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