Utili: emersi e subito presi!

Project discussionUn interessante studio del Consiglio nazionale del Notariato affronta il tema della previsione del diritto particolare ad una quota di utili a favore del socio nelle s.r.l. (Studio 48/2016-I). L’art. 2468 c.c., nel disciplinare i diritti particolari del socio, prevede la possibilità che essi consistano nella distribuzione degli utili: al riguardo, è opinione diffusa che l’espressione debba essere intesa in senso ampio.

IL FATTO

La disciplina positiva delle società di capitali vuole che, a dispetto di quanto accade nelle società di persone, gli incrementi patrimoniali, maturati durante l’esercizio sociale e accertati a seguito della redazione delle scritture contabili obbligatorie, debbano restare nella disponibilità dell’ente societario. In particolare, il diritto di credito del socio a maturare parte degli utili accertati nasce a seguito di un atto della società diretto a questo fine: la deliberazione assembleare di distribuzione degli utili. Il profilo di notevole interesse della ipotesi in esame parte dalla constatazione che se, da un lato, possono (o meglio debbono) nutrirsi forti perplessità sulla legittimità di clausola statutaria che imponga una integrale e automatica distribuzione degli utili – bypassando l’approvazione assembleare e, quindi, saltando la competenza della decisione dei soci -, dall’altro, occorre ritenersi possibile la configurazione del diritto particolare che attribuisca al socio la facoltà di prelevare la quota di utili loro riservata a seguito della mera emersione di utili dal bilancio di esercizio (o da una situazione patrimoniale aggiornata), prescindendo dalla successiva deliberazione di distribuzione, così come accade nelle società di persone.

PERCHÈ È IMPORTANTE

Sotto il profilo pratico, la possibilità di prevedere, con clausola ad hoc, il diritto particolare del socio a ottenere gli utili una volta emersi ed accertati consente un vantaggio pratico di notevole interesse in funzione di attirare soci ad entrare in società. Sempre in tale prospettiva, vale notare che una previsione del genere consente di avvicinare, ancora di più, le società a responsabilità limitate alle società di persone. Consentire al socio di avvantaggiarsi sia dello schermo della personalità giuridica della società sia della immediata percezione degli utili accertati rappresenta una importante opportunità al socio di entrare in società e svolgere attività sociale con maggiore convinzione e perseveranza. Sempre praticamente, occorre che venga, in atto costitutivo o in statuto, precisato con precisione la percentuale massima del diritto particolare a favore del socio. Inoltre, una volta emersi gli utili nasce l’obbligo a carico degli amministratori di accantonare la riserva necessaria (targata) a favore del soddisfacimento del diritto particolare del socio.

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