Il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria ha reso necessario l’intervento del Garante su diversi temi legati al trattamento dei dati nel contesto lavorativo alla luce delle misure imposte a imprese pubbliche e private per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 previste dalle disposizioni normative vigenti.
Con specifico riferimento alle criticità in materia di data protection, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con un recente chiarimento sul tema della vaccinazione dei lavoratori e della possibilità di trattamento dei dati da parte del datore di lavoro.
IL FATTO
Il Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato dal ministero della Salute, ha individuato le categorie e l’ordine di priorità per la campagna vaccinale contro il Covid-19 in base all’evoluzione delle conoscenze e alle informazioni sui vaccini disponibili. Tale campagna vaccinale sembra ad oggi l’unica soluzione alla pandemia che, nel medio periodo, garantirà la sicurezza della collettività.
In considerazione del protrarsi della situazione emergenziale, il tema della vaccinazione anti Covid-19 risulta essere di grande interesse anche per i datori di lavoro, alla ricerca di modalità idonee per garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e la prosecuzione in sicurezza dell’attività lavorativa e produttiva. La prospettiva della vaccinazione anti Covid-19, sembra essere una misura definitiva per la prevenzione della diffusione del virus anche nei luoghi di lavoro.
L’attuale contesto emergenziale ha reso quanto mai attuale il tema del trattamento di c.d. categorie particolari di dati personali – ossia, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 quei dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita sessuale o l’orientamento sessuale – nel contesto lavorativo e delle necessarie cautele che devono essere adottate dal titolare del trattamento nel contesto lavorativo. Come noto numerose disposizioni normative giustificano il trattamento di dati appartenenti a categorie particolari da parte del datore di lavoro ma il trattamento dei dati da parte di quest’ultimo deve necessariamente rispettare misure che ne garantiscano la sicurezza; inoltre, le medesime cautele devono essere rispettate da tutti i soggetti che trattano tali tipologie di dati per conto del titolare del trattamento.
Per fare chiarezza in merito al trattamento dei dati personali dei lavoratori sul posto di lavoro con specifico riferimento al tema delle vaccinazioni, in data 17 febbraio 2021, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con un aggiornamento delle FAQ pubblicate sul proprio sito web. In particolare, le FAQ del Garante chiariscono chi può trattare i dati relativi alla vaccinazione del dipendente nel contesto lavorativo. Il Garante ha chiarito che il datore di lavoro non può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione, né copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Il trattamento di tali dati infatti non è consentito dalla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro né dalla normativa emergenziale ad oggi emanata. Inoltre, il Garante ha precisato che tale trattamento di dati personali non può basarsi sul consenso del dipendente: tale consenso non sarebbe valido ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo.
Anche nell’attuale contesto emergenziale, la facoltà di trattare i dati relativi alla salute (quali le informazioni relative allo stato vaccinale dei dipendenti) rimane riservata al medico competente; solo quest’ultimo può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori nell’ambito della propria attività di sorveglianza sanitaria, come previsto dalla normativa vigente. Il Garante ha dunque ribadito che il datore di lavoro non può richiedere al medico competente la comunicazione dei nominativi dei dipendenti vaccinati ma può acquisire esclusivamente i giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (come previsto dal d.lgs. n. 81/2008).
Anche con riferimento al tema della vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro, il Garante ha ribadito che il datore di lavoro dovrà limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore. Sulla base del riparto di competenze tra medico del lavoro e datore di lavoro, il Garante ha chiarito che spetta al primo e non al secondo verificare l’idoneità del dipendente alla mansione anche, eventualmente, sulla base del dato relativo alla vaccinazione. Solo il medico competente può trattare lecitamente i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Anche nel delicato contesto dell’ambito sanitario, che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori, il datore di lavoro dovrà limitarsi ad attuare le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (ai sensi del d.lgs. n. 81/2008).
Le FAQ sul “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo” si aggiungono alle ulteriori FAQ già pubblicate dal Garante e in particolare a quelle in materia di “Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria”. L’intervento del Garante fornisce indicazioni pratiche ai datori di lavoro, per fornire una guida a questi ultimi e garantire che possano svolgere il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Con il protrarsi della situazione emergenziale i datori di lavoro continuano a dover affrontare sempre nuove tematiche legate al trattamento dei dati relativi alla salute dei dipendenti; anche nell’attuale contesto, è tuttavia necessario che il trattamento dei dati personali sia effettuato in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. Pertanto, l’intervento del Garante è fondamentale per fornire linee guida pratiche ai datori di lavoro anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati nel contesto lavorativo nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria.