Nuovo decreto del MEF sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali di enti bancari e finanziari.

In data 15 dicembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 169 del 23 novembre 2020, recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti” (il “Decreto MEF”). Il Decreto MEF abroga e sostituisce i precedenti decreti in materia di requisiti degli esponenti aziendali, ed in particolare, il D.M. 18 marzo 1998, n. 161 (per le banche) ed il D.M. 30 dicembre 1998, n. 516 (per gli intermediari finanziari). Con specifico riferimento alla valutazione di idoneità degli esponenti, si segnala che in data 20 gennaio 2021 la Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica lo schema di Disposizioni in materia di “Procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti” (le “Disposizioni”). La consultazione si è chiusa il 19 febbraio 2021 e si è in attesa che venga emanato il testo definitivo.

IL FATTO:

Il Decreto MEF ha riformato la disciplina dei requisiti per la nomina degli esponenti aziendali di banche ed intermediari finanziari rafforzando, in modo significativo, gli standard di idoneità di tali esponenti. Sono stati, infatti, elevati i requisiti (di onorabilità e professionalità) già previsti dalla regolamentazione previgente, ed introdotti ulteriori profili di valutazione (criteri di correttezza e competenza, indipendenza di giudizio, adeguata composizione, disponibilità di tempo, limiti al cumulo di incarichi) rispetto a situazioni che, per loro natura, richiedono un apprezzamento caso per caso, tenendo in debito conto la dimensione e complessità operativa dell’ente di riferimento.

Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità di tutti gli esponenti (amministratori e sindaci), l’art. 3 del Decreto MEF prevede una elencazione di situazioni, circostanze e stati che comportano la compromissione del requisito di onorabilità. L’elencazione è articolata e di fatto riproduce, in alcuni casi, innovandola ed integrandola, la disciplina previgente.

Degna di nota è la disciplina dei criteri di correttezza contenuta nell’art. 4 del Decreto MEF. Difatti, per la valutazione di tale criterio dovranno essere considerate non solo le pregresse condotte professionali ma anche le pregresse condotte personali dell’esponente. A tal fine, tra gli elementi da prendere in considerazione rilevano, tra l’altro, “le indagini e i procedimenti penali in corso”, nonché “le informazioni negative sull’esponente contenute nella Centrale dei Rischi” (della Banca d’Italia) anche se, con riferimento ai primi, sarà importante considerare con estremo rigore eventuali fatti riferiti alle indagini preliminari, in virtù del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Quanto ai requisiti di professionalità dei consiglieri, viene ora fatta una distinzione tra ruoli esecutivi e ruoli non esecutivi, con evidente discontinuità rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente che non faceva tale distinzione e che valorizzava la pregressa esperienza presso qualsivoglia tipologia di imprese (anche non bancarie). In sostanza, con la nuova normativa, un esponente che in passato non abbia già ricoperto incarichi di amministrazione, direzione o controllo nel settore bancario, finanziario, assicurativo o in società quotate o aventi dimensione e complessità almeno assimilabili a quelle dell’ente presso il quale l’incarico deve essere ricoperto, ma solo attività professionali qualificate in ambito bancario, finanziario, assicurativo, attività di insegnamento universitario, ovvero funzioni direttive presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni attinenti al settore bancario, finanziario, assicurativo, potrà solo ricoprire un ruolo non esecutivo, salvo poi, al termine del triennio, aver maturato i necessari requisiti di professionalità per ricoprire incarichi esecutivi.

Il Decreto MEF innova anche con riguardo ai requisiti di professionalità dei sindaci per i quali la normativa previgente si limitava a richiedere l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, mentre ora è necessario aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti, oltre ad essere iscritti nel registro dei revisori legali.

In aggiunta ai requisiti di professionalità, gli esponenti devono, inoltre, soddisfare criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l’incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo da ricoprire e le caratteristiche, dimensionali e operative, dell’ente. Sono prese in considerazione, a tal fine, la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e l’esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

Oltre ai suddetti criteri di correttezza (che si aggiungono ai requisiti di onorabilità) e competenza (in aggiunta ai requisiti di professionalità), il Decreto MEF introduce ulteriori profili di valutazione, quali:

  • l’indipendenza (per gli amministratori indipendenti e i sindaci) nonché indipendenza di giudizio (per tutti gli esponenti);
  • l’adeguata composizione collettiva degli organi (nel numero, per assicurare funzionalità all’organo, nonché in termini di età, genere, durata di permanenza dell’incarico e per le banche con operatività internazionale, provenienza geografica degli esponenti aziendali);
  • la disponibilità di tempo (tenuto conto dell’auto-valutazione compiuta da ciascun esponente); e
  • per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, limiti al cumulo degli incarichi.

Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, le previsioni circa i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza e competenza previsti per gli esponenti aziendali (dagli artt. 3, 4, 5 e 10), si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali (i.e. il responsabile antiriciclaggio, conformità, controllo dei rischi, revisione interna, il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società o CFO e, ove diverso, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari).

Resta ferma la possibilità per gli statuti di prevedere requisiti e criteri nonché limiti al cumulo degli incarichi più restrittivi rispetto a quelli previsti dal Decreto MEF.

Le disposizioni del Decreto MEF sono entrate in vigore il 30 dicembre 2020. Esse, in particolare, si applicano:

  • alle nomine successive al 30 dicembre 2020;
  • ai rinnovi, successivi al 30 dicembre 2020, delle precedenti nomine degli esponenti in carica al 30 dicembre 2020;
  • alle conferme, da parte dell’assemblea, successive al 30 dicembre 2020 degli esponenti cooptati anche in data anteriore al 30 dicembre 2020.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

La nuova disciplina introdotta dal Decreto MEF n. 169/2020 è volta a rafforzare le modalità di selezione degli esponenti di banche ed intermediari finanziari, introducendo requisiti e criteri di selezione più stringenti per valorizzare ulteriormente la competenza, la trasparenza e l’indipendenza di giudizio di soggetti chiave in enti bancari e finanziari. Tale normativa rappresenta un importante passo in avanti nel rafforzamento degli enti finanziari, attraverso una rigorosa selezione dei soggetti apicali, in linea con le best practices a livello europeo.

Sarà importante per i soggetti destinatari di tale disciplina valutare, se del caso, l’adozione di apposite politiche aziendali in materia di idoneità degli esponenti, definendo i requisiti ed i criteri previsti da detta normativa, nonché le relative procedure valutative.

Le Disposizioni della Banca d’Italia, una volta approvato il testo definitivo, dovranno essere osservate da tutti gli enti bancari e finanziari, in quanto destinatari di specifici obblighi ed adempimenti nei confronti della Banca d’Italia.

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