The Italian Supreme Court has recently clarified that even a possible claim, such as a disputed one, may give rise to the creditor’s right to bring an ordinary revocation action.
IL FATTO:
Con ordinanza n. 22859/19, depositata lo scorso 13 settembre, la Suprema Corte ha chiarito che anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell’art. 2901 c.c., in quanto tale norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Da ciò consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, sia idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore, che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.
Nello specifico, con la predetta ordinanza, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto, ex art. 348-ter, terzo comma c.p.c., da due coniugi avverso la sentenza del tribunale di primo grado che, in accoglimento dell’azione di cui all’art. 2901 c.c. esperita dalla società Equitalia, aveva dichiarato inefficace un contratto con cui il marito aveva donato alla moglie un immobile di sua proprietà. La relativa decisione veniva gravata dai coniugi con atto di appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello territorialmente competente, in difetto di ragionevole probabilità di accoglimento. I coniugi, con il ricorso proposto, censuravano la sentenza di primo grado, sulla base del fatto che il credito a garanzia del quale era stata esperita l’azione revocatoria presentasse natura di credito litigioso, essendo lo stesso oggetto di un diverso giudizio, rientrante nella giurisdizione del giudice tributario.
La Suprema Corte, mediante la summenzionata ordinanza, rigettava il ricorso ed affermava l’esposto principio per cui l’azione revocatoria può avere ad oggetto anche un credito litigioso, precisando come lo stesso principio risulti chiarito da tempo dalle stesse Sezioni Unite, che già avevano affermato che “non osta a tale conclusione il disposto dell’art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito”.
L’esistenza del credito, pertanto, ponendosi come mero presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, forma oggetto di un accertamento incidenter tantum, che non necessita di specifica domanda.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Secondo il principio espresso dalla Cassazione anche un credito in contestazione dinanzi al tribunale determina l’insorgere della qualità di creditore, che consente l’esperimento dell’azione revocatoria.
In buona sostanza, non basterà opporsi a un decreto ingiuntivo o tirare per le lunghe il giudizio per evitare che il creditore, nel frattempo, agisca con l’azione revocatoria, per far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore.
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