Invalidity of the resolution of the shareholders’ meeting of a limited liability company (S.r.l.) for failure to convene a shareholder.

The Court of Cassazione has identified two essential elements for the correct determination of the company’s will: the prior information of the shareholders on the commencement of the deliberative procedure and on the agenda; the Court has therefore sanctioned with nullity the resolution adopted in violation of such requirements.

IL FATTO:

La questione in commento prende le mosse dalla decisione del Tribunale di Voghera circa l’invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio dell’anno 2007 per omessa previa convocazione dell’ex socio, il cui recesso avrebbe avuto effetto dalla chiusura dell’esercizio di quello stesso anno.  Secondo il Tribunale, l’ex socio, che veniva a conoscenza dell’occorsa riunione solamente per effetto della successiva notifica del verbale d’assemblea, avrebbe dovuto ricevere regolarmente l’avviso di convocazione per la suddetta assemblea al fine di potervi partecipare.

La società impugnava la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Milano, in accoglimento del gravame, escludeva che la delibera assembleare fosse affetta da nullità. In particolare, la Corte territoriale – dopo aver ricordato che in materia di società a responsabilità limitata il termine di tre anni per l’impugnazione della delibera assembleare si applica solamente nel caso in cui la delibera sia stata resa in assoluta carenza d’informazione ai soci (art. 2479 ter, co. III, c.c.), atteso che per ogni altro vizio della deliberazione il termine per l’impugnazione è quello breve di novanta giorni (art. 2479 ter, co. I, c.c.) – ha ritenuto che per effetto della regolare notifica all’ex socio del verbale di assemblea non sia configurabile un’ipotesi di “assenza assoluta di informazioni”, di talché il termine d’impugnazione applicabile risultava essere quello di novanta giorni, nel caso di specie già inutilmente decorsi.

La Corte territoriale, quindi, ha affermato che qualora al socio pretermesso venga successivamente notificato il verbale d’assemblea, la delibera assembleare non possa considerarsi nulla, bensì annullabile nel suddetto termine breve d’impugnazione.

Il socio soccombente ricorreva, quindi, per la cassazione della decisione resa dalla Corte d’Appello di Milano, il giudice di legittimità tuttavia non condivideva il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale. Infatti, la Suprema Corte – dato che l’art. 2479 bis c.c. in materia di assemblea dei soci di S.r.l. prevede non solo che la convocazione assembleare vi debba essere ma ne prescrive anche il contenuto minimo (ossia la “tempestiva informazione sugli argomenti da trattare”) – ha ritenuto che tale disposizione fornisca altresì il criterio alla luce del quale interpretare il seguente art. 2479 ter, co. III, c.c., rubricato “invalidità delle decisioni dei soci”, che fissa in tre anni il termine per l’impugnazione delle decisioni assembleari “prese in assenza assoluta di informazioni”.

Secondo la Corte di Cassazione, quindi, l’interpretazione dell’art. 2479 ter, co. III, c.c. non può prescindere dallo specifico quadro normativo: dalla lettura combinata degli artt. 2479 ter e 2479 bis c.c. in tema di assemblea dei soci di S.r.l. si deduce che vi debba inderogabilmente essere non solo l’informazione dei soci circa la riunione dell’assemblea, preventiva e imprescindibile, ma anche il contenuto minimo dell’avviso di convocazione, qualunque sia il modello decisionale adottato.

In sintesi, afferma la Corte di legittimità, il Legislatore, pur consentendo ai soci della S.r.l. di scegliere tra una pluralità di modelli decisionali, ha posto come cardini per la corretta formazione della volontà sociale l’informazione preventiva dei soci in merito all’avvio del procedimento deliberativo e all’ordine del giorno, sanzionando con la nullità la delibera adottata non osservando tali prescrizioni.

Sul punto, le Sezioni Unite, affrontando il tema della invalidità delle delibere assembleari di S.r.l. per difetti concernenti la convocazione, hanno chiarito che la convocazione non solo deve essere spedita anteriormente, ma deve comunque essere ricevuta dai soci prima della assemblea di modo da consentire un consapevole esercizio del potere deliberativo (Cass. Sez. U. 23218 del 14/10/2013).

Per concludere, quindi, la Corte ha ritenuto che l’espressione “assenza assoluta di informazioni“, contenuta dell’art. 2479 ter, co. III, c.c., alla luce della pregressa ricostruzione normativa, ricomprenda anche il mancato avviso della convocazione, da cui la nullità della delibera.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

L’ordinanza in commento è di particolare interesse in quanto, in primis, definisce i presupposti di liceità delle delibere assembleari nelle società a responsabilità limitata, quindi riconduce la mancata convocazione dell’ex socio che abbia un interesse nella deliberazione tra le cause di nullità della delibera aventi termine d’impugnazione c.d. lungo, ossia triennale.

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