Il D. Lgs. n. 151/2015, recependo quanto previsto dalla Legge n.183/2014 in materia di disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, ha modificato le regole del c.d. collocamento mirato per i lavoratori disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
IL FATTO:
La novità normativa, incide in modo significativo sulla decorrenza degli obblighi di assunzione, pur continuando a prevedere specifiche esclusioni dalla base occupazionale del personale di cantiere e personale viaggiante nel settore dell’autotrasporto, introducendo inoltre un contributo esonerativo per i datori di lavoro che occupano personale addetto in particolari lavorazioni.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Una delle novità più rilevanti della novella normativa riguarda la modifica dell’art. 3 della Legge n. 68/1999, relativa alle c.d. “quote di riserva” ed alla decorrenza dell’assunzione obbligatoria.
Viene, infatti, anticipato l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile che scatterà contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili e viene eliminato il vincolo legato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minima (15 dipendenti).
Pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette previste dall’articolo 1 della Legge n. 68/1999 nelle seguenti misure:
Tale modifica decorrerà dal 1 gennaio 2017, data a decorrere dalla quale le medesime disposizioni si applicano anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative.
Le dimensioni aziendali – legate al numero dei dipendenti in forza – costituiscono il criterio in base al quale valutare la sussistenza o meno dell’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato, dunque divengono fondamentali le modalità di computo della quota di riserva e le ipotesi di esclusione legati alla tipologia dell’attività esercitata, ritenute particolarmente pericolose e non adatte all’inserimento di persone disabili.
Per quanto riguarda i criteri di computo della quota di riserva agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, vanno conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre non sono computabili sia i lavoratori assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/1999, (art. 4 comma 1), sia:
Rimangono, altresì, esclusi dal computo una serie di datori di lavoro e lavoratori che per la qualità della propria attività appartengono a settori ritenuti ad alto rischio assicurativo quali i trasporti aereo, marittimo e navale, l’edilizia, impianti a fune ed autotrasporto, questi rimangono sempre esclusi dalla base occupazionale ai fini del computo della quota di riserva, non avendo il decreto legislativo n. 151/2015 modificato questa parte della precedente disciplina.
La norma prevede poi anche esclusioni ed esoneri parziali (art 5, D.Lgs. 151/2015 che modifica lo stesso art. 5 della Legge n. 68/1999) per cui oggi si consente ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, di autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Detta disposizione non è interpretativa e non ha effetto retroattivo.
Inoltre, già Ministero del Lavoro, con la circolare n. 77 del 06/08/2001, aveva precisato che in caso di appalto – in cui l’impresa subentrante incrementa il personale occupato – i lavoratori neo acquisiti non vengono considerati ai fini del computo della quota d’obbligo di lavoratori disabili e per la relativa copertura si dovrà tenere conto dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, confermando peraltro la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge.
Altra limitazione è data dalla possibilità di richiedere un esonero parziale da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici, Costoro che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono presentare apposita domanda su cui indicare elementi che attestino quanto meno la faticosità della prestazione richiesta, la pericolosità connaturata al tipo di prestazione dell’attività e le particolari modalità di svolgimento del lavoro.
L’esonero massimo concesso (previo versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di uno specifico contributo esonerativo) sarà del 60% della quota di riserva elevabile fino all’80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell’attività aziendale.
E’, inoltre, introdotta poi la possibilità (art. 8 ter) per i datori di lavoro pubblici di assumere, nella stessa unità produttiva, un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, compensandoli con il minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.
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