Sistema sanzionatorio diritto lavoro. Depenalizzazione.

Business documentsPer effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (in attuazione della legge 28 aprile 2014, n. 67, pubblicato nella GU n. 17 del 22 gennaio 2016), a partire dal 6 febbraio 2016, il quadro normativo del diritto sanzionatorio del lavoro muta sensibilmente in forza della depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e di previdenza obbligatoria.

IL FATTO:

Il provvedimento di depenalizzazione interviene – per quanto qui di interesse – in tre ambiti:

– previdenziale (in ordine ai reati di omesso versamento delle ritenute e dichiarazioni false o atti fraudolenti per ottenere prestazioni previdenziali);

– delle esternalizzazioni (in ordine ai reati di somministrazione di lavoro abusiva, utilizzazione illecita, appalto e distacco illeciti);

– del mercato del lavoro (in ordine ai reati di abusivismo nel mercato del lavoro, violazioni del collocamento obbligatorio dei massofisioterapisti non vedenti, illecita mediazione nell’assistenza ai lavoratori e discriminazioni di genere).

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Le depenalizzazioni previdenziali

Sul piano previdenziale rilevano le fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico dei lavoratori e le ipotesi di false dichiarazioni o atti fraudolenti per ottenere prestazioni previdenziali.

Rispetto a dette fattispecie, sino ad oggi era prevista la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1.032 per qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operi le ritenute previdenziali, previste dalla legge sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che lavorano alle sue dipendenze, senza provvedere al dovuto versamento all’INPS.

Il nuovo testo normativo, invece, distingue le diverse ipotesi in base al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro, confermando la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni e della multa fino a euro 1.032, per i soli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui. Se, invece, l’importo omesso rimane sotto la predetta soglia (vale a dire non supera i 10.000 euro per anno), al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

In ogni caso, il datore di lavoro non è punibile con la sanzione penale per le omissioni più gravi, né è assoggettabile alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia, qualora versi quanto dovuto, entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

D’altro canto, sia il reato che l’illecito amministrativo sussistono soltanto se, a seguito di con-guaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate, non risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro e, comunque, a fronte di una effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti (secondo il più accreditato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione).

L’attuale distinzione fra reato e illecito amministrativo riguarda, comunque, sia i collaboratori coordinati e continuativi che i lavoratori agricoli.

Sempre sul fronte del diritto sanzionatorio previdenziale, inoltre, in particolare sul piano delle sanzioni per gli adempimenti in favore degli Enti ed Istituti previdenziali, rileva la trasformazione da illeciti penali ad illeciti amministrativi anche per i soggetti che effettuano dichiarazioni false o compiono altri atti al fine di procurare indebitamente, a sé o ad altri, prestazioni previdenziali non spettanti, o per periodi e in misura diversi e superiori rispetto a quelli effettivamente spettanti.

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La depenalizzazione delle esternalizzazioni

Per effetto della depenalizzazione in esame, anche nell’ambito delle c.d. esternalizzazioni (somministrazione di lavoro abusiva, utilizzazione illecita, appalto e distacco illeciti), la tutela penale lascia il posto alle sole sanzioni amministrative.

La somministrazione abusiva (art. 18, comma 1, d.lgs. n. 276/2003), vale a dire la condotta di chi esercita attività di somministrazione di lavoro in assenza di apposita autorizzazione – originariamente punita con l’ammenda di euro 50, per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione – diviene un illecito amministrativo, punito con una sanzione amministrativa di tipo proporzionale progressivo, pari a 50,00 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, ma la sanzione da irrogare non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro, in ragione dell’art. 1, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 8/2016.

Identica sanzione è prevista per chi effettua una utilizzazione illecita, cioè per l’impresa che impiega lavoratori facendo ricorso a soggetti non autorizzati o al di fuori dei limiti delle autorizzazioni rilasciate.

Rimane, invece, il rilievo penale della somministrazione abusiva, con sfruttamento di minori, per cui è prevista la pena dell’arresto fino a 18 mesi e dell’ammenda fino a euro 300.

Medesimo è il quadro sanzionatorio per le fattispecie di appalto e di distacco illecitamente poste in essere, senza quindi gli elementi di liceità e di legittimità delineati dal legislatore.

Così l’aver stipulato un contratto e posto in essere l’esecuzione dell’opera o lo svolgimento del servizio per un appalto illecito, in assenza dei requisiti previsti dalla legge (art. 29, d.lgs. n. 276/2003), oggi punisce lo pseudo-committente e lo pseudo-appaltatore che hanno realizzato l’appalto illecito, con una sanzione pecuniaria amministrativa di tipo proporzionale progressivo pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, ma la sanzione da irrogare non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.

Allo stesso modo, per aver posto in essere un distacco illecito in assenza dei requisiti di legge (art. 30, d.lgs. n. 276/2003), lo pseudo-distaccante e lo pseudo-distaccatario sono puniti con la stessa sanzione.

In entrambe le ipotesi (come per la somministrazione illecita e abusiva), se vi è sfruttamento di minori, l’illecito mantiene la propria natura penale e il reato è punto con la pena dell’arresto fino a 18 mesi e ammenda aumentata fino a 300 euro (art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276/2003).

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Le depenalizzazioni nel mercato del lavoro

Infine, la depenalizzazione interessa anche l’abusivo esercizio delle attività di intermediazione, ricerca e selezione e ricollocazione, nonché le violazioni per il collocamento obbligatorio dei massaggiatori e dei fisioterapisti non vedenti, come pure le ipotesi di illecita mediazione nell’assistenza ai lavoratori e le discriminazioni di genere.

Così, l’esercizio abusivo della attività di intermediazione risulta punito, ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, con la pena congiunta dell’arresto fino a 6 mesi e dell’ammenda da 1.500 a 7.500 euro, se posta in essere con scopo di lucro, ove però l’autore del reato non abbia perseguito alcuna finalità di lucro, la originaria pena dell’ammenda da 500 a 2.500 euro è ora sostituita dalla sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro .

Discorso identico per l’esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione del personale, disciplinate dal d.lgs. n. 276/2003, sino ad oggi punite con la pena dell’ammenda da 750 a 3.750 euro, in caso di finalità lucrativa, e con la pena dell’ammenda da 250 a 1.250 euro, se manca lo scopo di lucro.

A seguito della depenalizzazione, in entrambi i casi si avrà una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro.

La depenalizzazione opera anche per le attività svolte dalle agenzie private e dai singoli procaccia-tori che operano una illecita mediazione nell’assistenza ai lavoratori, per avere esplicato attività di mediazione nell’assistenza ai lavoratori e ai loro aventi causa in materia di lavoro e previdenza e assistenza obbligatorie, già punita con la pena dell’ammenda da euro 1.032 a euro 10.329, opera una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.

Conserva, invece, natura penale l’illecita mediazione nell’assistenza ai lavoratori svolta nei casi più gravi, che rimangono puniti con l’ammenda da euro 1.032 a euro 10.329, in aggiunta all’arresto da 15 giorni a 6 mesi, inoltre se, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice potrà aumentarla fino a 51.645 euro.

Depenalizzate anche alcune discriminazioni di genere, quali le condotte discriminatorie nell’accesso al lavoro e nello svolgimento del rapporto di lavoro, originariamente sanzionate in sede penale, ex art. 41, comma 2, d.lgs. n. 198/2006, con la pena dell’ammenda da 250 a 1.500 euro, ora, invece, punite con la sola sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro.

Dal 6 febbraio 2016, dunque, saranno illeciti amministrativi le violazioni in tema di divieto per il datore di lavoro di praticare qualsiasi discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso, per quanto riguarda l’accesso al lavoro nonché la promozione, come pure le discriminazioni relative “alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento”, nonchè in materia di retribuzione e di mansioni.

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