Il c.d. Statuto dei lavoratori autonomi

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 gennaio 2016, ha approvato il disegno di legge 27 gennaio 2016 bis, contenente “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

IL FATTO:

Suddiviso in due parti, il disegno di legge prevede:

  • una serie di tutele per i lavoratori autonomi nei confronti del committente.
  • la disciplina del c.d. “lavoro agile” (meglio noto come smart working).

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

La prima parte del decreto è stata definita da più parti lo “statuto dei lavoratori autonomi” e contiene una serie di disposizioni specifiche per la tutela dei lavoratori autonomi.

Detta disciplina si è resa necessaria per colmare il vuoto creato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (uno dei decreti attuativi del c.d. “Jobs Act”) che, come ormai noto, ha modificato radicalmente la disciplina delle collaborazioni, sopprimendo l’intera disciplina del lavoro a progetto, che contemplava forme, seppur minime, di tutela dei collaboratori parasubordinati oggi, invece, scomparse nella scarna disciplina dell’art. 2 del suddetto decreto n. 81/2015.

Si tratta di 12 articoli nei quali sono sintetizzati gli aspetti più importanti della disciplina.

La prima forma di tutela riguarda gli aspetti economici.

L’art. 2 del disegno di legge estende ai lavoratori autonomi, quindi alle persone fisiche, le norme del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in quanto compatibili e fatta salva l’applicazione di disposizioni più favorevoli.

Si tratta delle norme sul ritardato pagamento delle transazioni commerciali, che prevedono il diritto di una impresa creditrice al pagamento degli interessi moratori, pari attualmente circa l’8%.

La seconda tutela riguarda la forma e i contenuti dell’accordo tra il lavoratore autonomo e il committente. In base all’art. 3 del disegno di legge, per l’accordo è prevista la forma scritta ed è qualificato come “abusivo” il rifiuto del committente a sottoscriverlo.

Inoltre, la norma prevede l’invalidità di eventuali clausole (anche in questo caso definite “abusive”) che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di recedere senza un congruo preavviso (la nozione di congruità rinvia al prudente apprezzamento del giudice) o di pagare le prestazioni con un termine superiore a 60 giorni dal ricevimento della fattura o richiesta di pagamento.

Dette clausole “abusive”, oltre ad essere inefficaci, consentono al lavoratore autonomo di chiedere il risarcimento dei danni, laddove ne sia dimostrata la sussistenza.

L’art. 4 del disegno di legge estende, in favore dei lavoratori autonomi, la disciplina prevista dall’art. 64 del Codice della proprietà intellettuale, sulle invenzioni dei dipendenti.

Questa disposizione distingue tra le invenzioni di servizio (realizzate dai dipendenti adibiti proprio a mansioni che consistono in attività di ricerca, finalizzata a sviluppare tali soluzioni, e la cui retribuzione è espressamente pattuita in relazione a tale attività), le invenzioni d’azienda (poste in essere dai dipendenti nello svolgimento delle proprie mansioni, sebbene tali mansioni non riguardino direttamente la ricerca di soluzioni tecniche innovative) e le invenzioni occasionali, che il lavoratore ha compiuto al di fuori del contesto lavorativo.

Nel primo caso, i diritti di proprietà intellettuale spettano direttamente ed automaticamente al datore di lavoro, senza che possano sorgere diritti in capo al lavoratore, nel secondo caso, qualora il datore di lavoro brevetti l’invenzione o la utilizzi in regime di segretezza industriale, il lavoratore ha diritto a un “equo premio”, nel terzo caso, il datore di lavoro ha la prelazione per acquistarle.

L’art. 64 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. riforma Biagi) si limitava a prevedere che il lavoratore a progetto avesse diritto ad essere riconosciuto autore dell’opera realizzata in esecuzione del contratto di collaborazione (ma il principio è desumibile anche dai principi generali in materia di diritto morale d’autore), dunque la nuova disciplina introduce, sotto questo profilo, una tutela più articolata e ben più significativa.

L’art. 5 del disegno di legge modifica l’art. 54 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi), prevedendo:

  • l’integrale deducibilità fiscale dei premi assicurativi facoltativi versati dai lavoratori autonomi per tutelarsi dall’eventuale insolvenza dei committenti (la relazione governativa precisa che, in tale voce, non rientrano i premi per l’assicurazione obbligatoria per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale);
  • la deducibilità fino a € 10.000,00 l’anno delle spese sostenute dai lavoratori autonomi “per l’iscrizione a master e a corsi di formazione e di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi”;
  • la deducibilità fino a € 5.000,00 l’anno delle “spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità” (outplacement). Tale norma è utilizzabile, quindi, anche dai liberi professioni, con riferimento ai costi sostenuti per l’aggiornamento obbligatorio previsto dalla disciplina di settore.

Rispetto alla precedente versione dell’art. 54, il disegno di legge esclude però la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno sebbene tali spese, ove inerenti alla prestazione professionale, dovrebbero essere deducibili.

Gli artt. 8-11 prevedono le garanzie minime in caso di gravidanza, malattia e infortunio, consentendo il godimento dell’indennità di maternità alle lavoratrice autonome, iscritte alla gestione separata INPS, anche nell’ipotesi in cui non vi sia sospensione dell’attività lavorativa. Detta previsione normativa tende ad evitare che eventuali prestazioni professionali svolte durante il periodo di fruizione dell’indennità possano comportare la decadenza dal relativo beneficio, atteso che spesso le lavoratrici autonome non riescono ad interrompere completamente la propria attività per ragioni di rispetto dei termini imposti contrattualmente dal committente, o anche per ragioni deontologiche.

L’art. 9 estende, invece, la durata e l’arco temporale entro il quale i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata possono usufruire dei congedi parentali: per un periodo massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino.

L’art. 10, ripropone le previsioni dell’art. 66, d. lgs. n. 276/03 per i lavoratori a progetto, disponendo che la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi non comportino l’estinzione del rapporto di lavoro, se si tratta di un incarico a tempo indeterminato, ma la sospensione del contratto medesimo, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 180 giorni per anno solare.

La stessa norma dispone, altresì, che, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Infine, l’art. 11 equipara alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche.

Completano il quadro, gli artt. 6 e 7 che prevedono l’apertura, presso i centri per l’impiego, di uno sportello per i lavoratori autonomi che raccoglie le domande e le offerte di lavoro, anche al fine di facilitare il loro accesso alle gare pubbliche.

***

L’art. 1 del disegno di legge delimita l’applicazione della nuova disciplina “ai rapporti di lavoro autonomo”, con esclusione degli imprenditori e dei piccoli imprenditori (coltivatori diretti, artigiani, commercianti).

Lo “statuto” riguarda, quindi, i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività in assenza di una organizzazione di mezzi e risorse che li configurino come imprenditori ex artt. 2082 e 2083 cod. civ..

Non risulta chiaro – allo stato – se il disegno di legge riguardi anche i rapporti di collaborazione, nelle ipotesi in cui essi possono ancora ritenersi genuini secondo le previsioni del jobs act (art. 2 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81).

Da un lato, infatti, la norma non richiama espressamente il lavoro parasubordinato sebbene – secondo giurisprudenza e dottrina prevalenti – si tratti di un tertium genus, diverso sia dal lavoro subordinato che da quello completamente autonomo.

La relazione ministeriale si limita a precisare che l’ambito di applicazione riguarda “le prestazioni d’opera materiali e intellettuali”, senza fornire alcun chiarimento con riferimento alle collaborazioni.

D’altro canto, la previsione di una norma processuale che ridefinisce le collaborazioni (art. 12 del disegno di legge), nonché il frequente richiamo ai rapporti di lavoro autonomo a tempo indeterminato e ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, sembra consentire l’interpretazione estensiva dell’espressione “lavoro autonomo”, come riferita anche alle collaborazioni.

Ci si augura che in sede di definitiva redazione della legge, il Legislatore renderà esplicita questa estensione, che appare auspicabile per ragioni sistematiche e di opportunità.

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