Nel pieno dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 (noto ai più come “coronavirus”), la ricerca di possibili soluzioni per il contenimento della pandemia ha oramai assunto una dimensione sovranazionale, con i primi interventi in materia anche da parte delle istituzioni europee. Tra le opzioni al vaglio vi è senz’altro la possibilità di monitorare i movimenti della popolazione mediante l’analisi dei dati raccolti dai dispositivi mobili di comunicazione, al fine di verificare l’efficacia delle misure restrittive imposte e l’individuazione di connessioni tra i trend di spostamento e i contagi. Il Garante Europeo per la Protezione dei Dati (in lingua inglese European Data Protection Supervisor, “EDPS”) interpellato a tal proposito dalla Commissione Europea, ha pertanto individuato alcuni elementi da tenere in considerazione nell’implementazione di simili soluzioni.
IL FATTO:
Con missiva datata 20 marzo 2020 l’EDPS, dando seguito alla richiesta di consulto inoltrata dalla Direzione generale delle Reti di comunicazione della Commissione Europea, capitanata dall’italiano Roberto Viola, ha espresso le proprie considerazioni in merito alla possibilità di utilizzare i dati dai fornitori di servizi di telecomunicazione ai fini di analizzare e – nei limiti del possibile – contenere il diffondersi dell’epidemia.
Dopo aver ribadito l’intrinseca flessibilità dell’attuale cornice normativa a livello europeo, che trova il suo cardine nel ben noto Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), dando dunque spazio alla possibilità di comprimere il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati nei limiti necessari a consentire una più efficace lotta al virus, il Garante Europeo ha individuato tre punti cardine che dovranno orientare qualsiasi attività diretta al monitoraggio degli interessati mediante l’impiego delle informazioni sopra indicate.
In primo luogo, sarà indispensabile garantire che i dati siano effettivamente anonimi. Si tratta di una necessità che deriva dal contesto normativo, ed in particolar modo dalla Direttiva (CE) 58/2002, la quale stabilisce che i dati relativi all’ubicazione possano essere oggetto di trattamento solo in quanto anonimi o previo consenso dell’utente, come già evidenziato dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati con il proprio comunicato stampa del 16 marzo 2020 dedicato al trattamento di dati personali nel contesto della pandemia. Per completezza, si ricorda che per anonimizzazione si intende la sottoposizione di dati personali ad un processo tecnico che renda impossibile la re-identificazione della persona fisica cui il dato originariamente si riferiva: la semplice rimozione di dati direttamente identificativi (i.e. numeri di telefono e codici IMEI) dal data set che verrà fornito dai fornitori di servizi di telecomunicazione non è da ritenersi sufficiente a tal fine.
In secondo luogo, l’EDPS afferma l’opportunità che al data set abbia accesso un numero ben delimitato di soggetti (es. epidemiologi, scienziati, esperti in materia di protezione dei dati), i quali dovranno necessariamente essere vincolati da stringenti obblighi di riservatezza.
In terzo ed ultimo luogo, si ribadisce come i dati debbano essere tempestivamente cancellati al termine dell’emergenza. La compressione del diritto alla riservatezza, infatti, è legittima a causa della straordinarietà della situazione: una volta venuto meno il presupposto, è necessario che le istituzioni garantiscano il ritorno alla normalità.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
La missiva in esame è particolarmente rilevante poiché individua una serie di principi minimi rilevanti non solo a livello comunitario, ma anche nazionale: anonimizzazione, restrizione all’accesso e limitazione della conservazione devono guidare le iniziative dei legislatori intenti a lottare contro il diffondersi dell’epidemia.
Il Garante per la protezione dei dati italiano, in una recente intervista, ha già avuto modo di esprimersi sulla proposta della geolocalizzazione dei soggetti positivi per meglio analizzare l’andamento epidemiologico o per ricostruire la catena dei contagi, individuando a sua volta linee guida conformi a quanto stabilito dall’EPDS.
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