Collegio sindacale responsabile per mancato rilievo di macro violazioni.

Con l’ordinanza n. 16314 depositata il 3 luglio 2017, la Corte di Cassazione prende posizione in tema di responsabilità del Collegio sindacale, sancendo, in particolare, che i sindaci possono essere chiamati a rispondere laddove non abbiano rilevato una macroscopica violazione posta in essere dagli amministratori o non abbiano reagito ad atti di dubbia legittimità.

 IL FATTO:

La vicenda sulla quale la Suprema Corte si è pronunciata nasceva dall’azione di responsabilità promossa, dal curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata, avverso tutti i componenti del Collegio sindacale della stessa.

In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda e, rilevando la responsabilità in capo ai membri del Collegio sindacale, li condannava al risarcimento del danno.

In particolare, i giudici sostenevano che i sindaci dovessero essere chiamati a rispondere per non aver correttamente vigilato sulla condotta dell’amministratore, il quale, nonostante la società si trovasse già in stato di insolvenza, aveva restituito a determinati soci i finanziamenti in precedenza concessi alla società.

La sentenza veniva confermata anche dalla Corte d’Appello, la quale, peraltro, rigettava anche l’eccezione di prescrizione formulata dagli appellanti, dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, il termine prescrizionale (più lungo) previsto per il reato di bancarotta preferenziale, e non, come sostenuto dai sindaci, quello quinquennale, previsto, per i rapporti societari, dall’art. 2949 c.c..

In conseguenza di ciò, uno dei sindaci condannati si rivolgeva alla Corte di Cassazione.

Innanzitutto, il ricorrente sosteneva che non fosse corretta l’applicazione del termine prescrizionale previsto per il delitto di bancarotta preferenziale, in quanto l’eventuale responsabilità dei sindaci avrebbe avuto natura contrattuale, e non extracontrattuale.

Il ricorrente, inoltre, lamentava un vizio di motivazione della sentenza impugnata, dal momento che la responsabilità sociale dei sindaci veniva fondata “esclusivamente sul non avere impedito la restituzione dei finanziamenti ai soci da parte dell’amministratore della fallita, nonostante siffatta condotta non abbia in concreto arrecato alcun pregiudizio alla detta società“.

Esaminati i motivi formulati, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso.

Infatti, con riferimento alla prescrizione, gli ermellini hanno affermato l’irrilevanza della natura (contrattuale o extracontrattuale) della responsabilità fatta valere, dal momento che l’art. 2947 c.c., co.3, può trovare applicazione in entrambi i casi.

Parimenti infondato, secondo la Cassazione, il motivo relativo al vizio di motivazione: i giudici d’appello, infatti, logicamente e in maniera congrua hanno individuato quale fonte di responsabilità del ricorrente, il mancato controllo, da parte del Collegio sindacale, sui rimborsi effettuati dall’amministratore.

Tale impostazione, rilevano i giudici di Cassazione, appare assolutamente coerente con l’orientamento della Corte, secondo cui per “la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall’art. 2407 c.c., co.2, non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito ad atti di dubbia legittimità è regolare, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede“.

Nel caso di specie, i sindaci, a fronte dei rimborsi effettuati in favore dei soci, nulla hanno osservato, omettendo di segnalare all’assemblea la condotta dell’amministratore gravemente lesiva dell’integrità del patrimonio sociale.  

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza in esame appare di notevole interesse, poiché, con la stessa, la Suprema Corte chiarisce in quali casi il Collegio sindacale possa essere ritenuto responsabile in relazione agli atti compiuti dagli amministratori.

In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che, affinché venga violato il dovere di vigilanza di cui all’art. 2407 c.c., è sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano reagito, segnalando la condotta all’assemblea, ad atti di dubbia legittimità e regolarità.

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