Atto di appello senza firma digitale: nullità insanabile.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14338 depositata l’8 giugno 2017, si pronuncia in tema di processo civile telematico, sancendo, in particolare, che la nullità derivante dalla mancanza di firma digitale dell’avvocato sull’atto di citazione in appello è insanabile, non rilevando, in alcun modo, la costituzione in giudizio dell’appellato.

IL FATTO:

La vicenda sulla quale la Corte di Cassazione è intervenuta nasceva dall’impugnazione promossa avverso l’ordinanza di incompetenza emessa, in primo grado, dal Giudice di Pace.

Il Tribunale di Salerno, investito dell’appello, infatti, aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame per inesistenza della notificazione, in quanto sia l’originale dell’atto di citazione in appello, sia la copia notificata, non erano stati firmati digitalmente dall’avvocato, autore degli stessi.

Il giudice di secondo grado, inoltre, aveva rigettato anche la domanda di rimessioni in termini per la notificazione.

L’appellante deluso, pertanto, si rivolgeva alla Suprema Corte proponendo tre motivi di ricorso relativi all’invalidità degli atti giudiziali.

Il ricorso proposto si incentrava, segnatamente, sul vizio di notificazione rilevato dal Tribunale.

Il ricorrente, infatti, sosteneva che l’invalidità della notifica dell’atto, per mancanza di firma digitale sulla copia notificata, poteva ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio dell’appellato.

I giudici di legittimità, tuttavia, hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che i motivi di gravame non riguardassero “l’effettiva ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata“.

La Cassazione, infatti, ha rilevato che il punto focale della decisione del Tribunale non riguardava i vizi di notificazione dell’atto, che, in effetti, si sarebbero potuti sanare attraverso la costituzione in giudizio della controparte, bensì la formazione stessa dell’atto.

Il giudice d’appello, infatti, ha ritenuto inesistente la notificazione dell’atto di gravame non solo perché la copia di esso trasmessa via PEC dal difensore dell’appellante era carente della firma digitale, ma, soprattutto, in quanto l’originale del medesimo atto ne era privo“.

Come osservato dagli ermellini, invero, la firma digitale su un documento informatico è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa apposta, dall’avvocato, su un atto o documento cartaceo. E l’art. 125 c.p.c., prevede, tra i requisiti di validità dell’atto, necessari per la sua formazione, anche la sottoscrizione dell’atto.

La nullità insanabile rilevata dal Tribunale, quale giudice d’appello, pertanto, era diretta conseguenza  dell’assenza di firma digitale sull’originale dell’atto di citazione in appello e non già della mancanza di “sottoscrizione” dell’atto notificato.

L’invalidità della notificazione, di conseguenza, non poteva essere sanata, stante l’inesistenza dell’atto stesso da notificare.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La pronuncia in esame appare di notevole interesse poiché, con la stessa, la Corte di Cassazione esprime un importante principio in tema di processo civile telematico e firma digitale.

In particolare, i giudici di legittimità sanciscono che l’assenza di firma digitale sull’originale informatico di un atto dell’avvocato, così come la mancanza di sottoscrizione autografa su un atto cartaceo, determina un grave vizio nella formazione dell’atto. L’eventuale costituzione in giudizio della controparte cui è stata notificata una copia, a sua volta  non firmata digitalmente, del predetto atto non è idonea a sanare la nullità della notificazione, dal momento che la nullità riguarda, ancora prima che la notifica, l’esistenza dell’atto da notificare.

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