Codice di deontologia

File Folder Labeled as Privacy.In data 18 luglio u.s. il Garante per la protezione dei dati personali è tornato sul tema del trattamento dei dati personali ad opera di società che si occupano di informazione commerciale, pubblicando una infografica sui principali contenuti del “Codice di Deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale” che entrerà in vigore il prossimo 1 ottobre 2016. A partire da quella data, qualunque trattamento di dati personali per finalità di informazione commerciale non conforme al testo del Codice sarà considerato illecito.

IL FATTO:

Con infografica del 18 luglio, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda che il prossimo 1 ottobre  entrerà in vigore il Codice di deontologia e buona condotta rivolto alle società che raccolgono ed offrono informazioni sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manager che potranno raccogliere dati  solo da fonti pubbliche o direttamente dall’interessato. I dossier dovranno essere sempre aggiornati e la conservazione dei dati avrà precisi limiti temporali.

In particolare, il Codice prescrive l’utilizzo dei soli dati dell’interessato oppure quelli di persone fisiche o giuridiche che con lui hanno o hanno avuto legami economici o giuridici.

 Sarannoo utilizzabili senza il consenso dell’interessato i dati provenienti da “fonti pubbliche”, come i pubblici registri, gli elenchi, i documenti conoscibili da chiunque (bilanci, informazioni contenute nel registro delle imprese presso le Camere di commercio, atti immobiliari e altri atti c.d. pregiudizievoli come l’iscrizione di ipoteca o la trascrizione di pignoramento, decreti ingiuntivi o altri atti giudiziari), nonché i dati estratti da “fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque”, come le testate giornalistiche cartacee o digitali, oltre che informazioni attinte da elenchi telefonici, da siti web di enti pubblici o altre autorità di vigilanza e controllo.

Gli operatori dovranno sempre annotare la fonte da cui hanno tratto i dati personali sulla persona censita.

Tutte le società del settore dovranno pubblicare un’informativa completa almeno sul proprio sito web. Quelle con un fatturato superiore a 300.000 euro (in questo ambito di attività) dovranno realizzare insieme un unico portale dove inserire le comunicazioni sulle attività di informazione commerciale.

Dovrà inoltre essere garantito un riscontro telematico, tempestivo e completo, alle richieste in materia di privacy avanzate dalle persone censite.

I dati personali potranno essere conservati solo per periodi di tempo ben definiti e, comunque, trattati nel rispetto dei limiti alla conoscibilità, all’utilizzabilità e alla pubblicità dei dati previsti dalle normative di riferimento (ad esempio quella sulla trasparenza o sulla pubblicità legale degli atti).

Gli operatori del settore dovranno utilizzare solo dati pertinenti e non eccedenti l’attività di informazione commerciale. I dati dovranno essere sempre aggiornati.

Le società dovranno adottare misure per garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Il Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale assume notevole importanza atteso che il non corretto utilizzo di banche dati e di strumenti di analisi così invasivi, quali quelli trattati dalle società di informazione commerciale, può arrecare seri danni alla dignità e alla riservatezza delle persone coinvolte, nel  caso, ad esempio, in cui venissero raccolte e utilizzate informazioni inesatte, non aggiornate o che devono rimanere private.

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