Ammessa la rilevazione delle presenze dei lavoratori tramite app.

Woman using her smart phone outsideIl Garante privacy, all’esito di una verifica preliminare richiesta da due società operanti nel settore della selezione di personale e somministrazione di lavoro, ha stabilito che esse potranno chiedere ai propri dipendenti – impiegati presso altre ditte o comunque operanti sistematicamente fuori sede – di installare una app sugli smartphone di loro proprietà,  preordinata all’effettuazione della “timbratura del cartellino e la rilevazione delle presenze”. Il trattamento dei dati personali in esame dovrà essere preceduto dall’adozione di una serie di misure a tutela dei lavoratori.

IL FATTO:

Con provvedimento  n. 350/2016 il Garante privacy ha accolto la richiesta di verifica preliminare formulata da due società attive nel settore della selezione di personale nonché della somministrazione di lavoro a tempo determinato, riguardante il trattamento dei dati personali connesso all’installazione di una applicazione ˗ contenente una funzionalità di localizzazione geografica ˗ sul dispositivo smartphone dei dipendenti, preordinata all’effettuazione della “timbratura del cartellino e la rilevazione delle presenze”.

In forza di detta applicazione, il dipendente che sarà disponibile in tal senso, dovrà, previa autenticazione con user-id e password,  cliccare su un’icona per indicare l’inizio dell’attività lavorativa e su un’altra per indicare la fine della giornata lavorativa. L’attivazione dell’applicazione in esame comporterà l’individuazione e la memorizzazione della posizione geografica del lavoratore rilevata attraverso il sistema GPS e la rete WiFi.

Il Garante, ammettendo l’utilizzo di una tale applicazione ai fini suindicati, prescrive l’adozione di una serie di misure volte a rispettare i principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati  personali dei lavoratori trattati, nonché quello di bilanciamento degli interessi. In particolare, il Garante prescrive:

  • la cancellazione del dato relativo alla posizione del lavoratore, avendo verificato preventivamente l’associazione tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la posizione del lavoratore, conservando, eventualmente, il solo dato relativo alla predetta sede di lavoro, alla data e all’orario cui si riferisce la timbratura;
  • la configurazione del sistema in modo tale che sul dispositivo appaia un’icona che segnali l’attivazione della funzionalità di localizzazione;
  • l’adozione di specifiche misure idonee a garantire che l’applicativo installato sul dispositivo del dipendente non possa effettuare trattamenti di dati ultronei (es. dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica o alla navigazione in internet o altro);
  • di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lett. a), del Codice privacy;
  • di fornire ai dipendenti un’informativa completa di tutti gli elementi previsti dall’articolo 13 del Codice privacy;
  • di effettuare la designazione di incaricati e responsabili del trattamento;
  • di adottare le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 ss. del Codice privacy;
  • di predisporre misure al fine di garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del Codice.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Il rispetto delle prescrizioni in esame del Garante privacy e la richiesta di verifica preliminare, consentirà alle società interessate di snellire le procedure relative alla gestione amministrativa del personale, di volta in volta collocato presso altre ditte, o comunque di semplificare e rendere più efficiente la rilevazione della presenza dei dipendenti che lavorano per lo più all’esterno della sede aziendale.

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