Decreto c.d. “Spalma-incentivi”: questione di legittimità costituzionale

lawrenewableEnergyIl TAR Lazio ha rimesso alla Corte Costituzionale l’esame delle questioni di legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 3, 41, 117 comma 1 Cost.) oggetto delle istanze di numerosi ricorrenti in riferimento al decreto c.d. “Spalma incentivi”, i.e. art. 26, comma 3 del d.l. n. 91 del 2014 (conv. in l. n. 116 del 2014) che ha unilateralmente disposto la rimodulazione della corresponsione degli incentivi per l’energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW.

IL FATTO:

Numerosi titolari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW (alcuni dei quali seguiti dal nostro Studio) nei mesi scorsi hanno impugnato l’art. 26, comma 3 del d.l. n. 91 del 2014 (conv. in l. n. 116 del 2014), definita dallo stesso TAR “legge-provvedimento” con la quale erano state pesantemente modificate le modalità di corresponsione degli incentivi a detti impianti.

Il TAR ha ritenuto che, per il tramite di detto intervento, “il sistema degli incentivi perde la sua stabilità nel tempo nonostante lo stesso sia stato già individuato e predeterminato in una convenzione o contratto di diritto privato (art. 24 comma 2 lettera D d. lgs. n. 28/2011); gli investimenti effettuati non sono salvaguardati; viene meno l’equa remunerazione degli investimenti effettuati; il periodo di tempo per la percezione dell’incentivo, invariato nella misura complessiva, viene prolungato indipendentemente dalla vita media convenzionale degli impianti (lett. a); l’incentivo non è più costante per tutto il periodo di diritto, ma si riduce in assoluto per tutto il periodo residuo (lett. c) o varia in diminuzione nell’ambito del ventennio originario di durata della convenzione (lett. a) o per cinque anni (lett. b)“.

Per questi motivi, ha ritenuto ravvisabili profili di irragionevolezza e di incompatibilità con gli artt. 3 e 41 della Costituzione poiché detto intervento incide ingiustificatamente su posizioni di vantaggio consolidate e riconosciute contrattualmente, nonché sul legittimo affidamento dei fruitori degli incentivi che non avrebbero potuto in nessun modo prevedere tale modificazione del rapporto.

Al riguardo, quanto riferito dalle difese statali con riferimento alla finalità dello “spalma incentivi” di voler ottenere una riduzione dei costi per le utenze, a detta del TAR appare “operazione redistributiva irragionevole e sproporzionata“. Non sono ravvisabili, altresì, a parere del Giudice Amministrativo, i motivi imperativi di interesse generale che, anche alla luce dei principi della CEDU (art. 1, Protocollo Addizionale 1), giustificherebbero gli effetti retroattivi del decreto. La norma si pone in contrasto, quindi, con l’art. 117, comma 1 della Costituzione.

L’assenza di proporzionalità e ragionevolezza della misura in esame ha convinto il TAR a ritenere potenzialmente violati, e a rimetterne la relativa questione alla Corte Costituzionale, il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, oltre all’art. 41 anche “alla luce dell’irragionevole effetto della frustrazione delle scelte imprenditoriali attraverso la modificazione degli elementi costitutivi dei rapporti in essere come contrattualizzati o, comunque, già negoziati”. Questi principi sono stati lesi anche perché in sostanza è stata creata una discriminazione tra il fotovoltaico e le fonti rinnovabili diverse dal solare.

Infine, il TAR censura la scelta del Legislatore di intervenire con la decretazione di urgenza in ambiti e settori del diritto ove non si ravvisano i presupposti per l’utilizzo di tale strumento eccezionale, in violazione di quanto stabilito dall’art. 77 della Costituzione.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Qualora la Corte Costituzionale dovesse dichiarare costituzionalmente illegittime le previsioni del decreto c.d. “Spalma-incentivi”, le disposizioni in esso contenute cesserebbero di efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione, con riviviscenza della normativa precedentemente in vigore o con necessità di un nuovo intervento normativo, che tenga naturalmente conto delle direttive della Consulta.

Per maggiori informazioni in materia di Energy consulta anche www.lawrenewablenergy.com

Per non perderti le novità e gli approfondimenti di Tonucci & Partners, iscriviti alle nostre newsletter

    Dichiaro di aver letto e compreso la Privacy Policy

    No Comments
    Leave a Reply