Entrata in Esercizio: connessione in parallelo o produzione di energia?

sustainable energyIl Consiglio di Stato con Sentenza del 24 agosto 2015 n. 3984 ha chiarito definitivamente quali siano i requisiti da soddisfare perché un impianto fotovoltaico possa considerarsi entrato in esercizio al fine di essere ammesso al beneficio degli incentivi, evidenziando la distinzione tra connessione fisica ed effettiva produzione di energia elettrica.

IL FATTO:

Con provvedimento in autotutela, il GSE ha revocato la tariffa incentivante originariamente concessa ad un Impianto Fotovoltaico entrato in esercizio il 26 agosto 2012, termine ultimo secondo il dm 5 maggio 2011 (il 4° Conto Energia), con richiesta di restituzione delle somme già versate, basandosi su una interpretazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto citato secondo cui l’impianto doveva ritenersi collegato in parallelo con il sistema elettrico, solo se il sistema di generazione fosse materialmente in funzione e producesse in concreto energia. Nel caso di specie, viceversa, sarebbe emerso dalle verifiche che alla data dichiarata dall’impresa di entrata in esercizio dell’impianto (26 agosto 2012), questo non produceva materialmente energia, avendo cominciato a fornirla al sistema solo in data 19 settembre 2012. La questione attiene alla interpretazione da darsi all’articolo 3, comma 1, lettera c) del dm 5 maggio 2011, laddove definisce come “data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico”, la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate una serie di condizioni tra cui, per quanto qui interessa, il “collegamento in parallelo con il sistema elettrico”.

Infatti, da un lato, secondo il GSE, il predetto collegamento si verificherebbe solo e soltanto “nel momento in cui vi è un afflusso di energia dall’impianto alla rete elettrica e viceversa” e, quindi, una produzione di energia in atto. Viceversa, il TAR del Lazio, aderendo alla tesi del produttore, ha annullato in primo grado il provvedimento del GSE sulla base delle seguenti motivazioni:

– che nella definizione di data di entrata in esercizio, contenuta nel dm 5 maggio 2011, il primo requisito previsto, e cioè il collegamento in parallelo con la rete elettrica non contempla l’ulteriore condizione della produzione di energia a quel momento (ed eventualmente in quale misura);

– che solo nel successivo dm 5 luglio 2012, relativo al Quinto Conto Energia, la definizione di data di entrata in esercizio dell’impianto contempla il funzionamento”, ma tale definizione riguarda evidentemente gli impianti entrati in esercizio successivamente al 26 agosto 2012 e per i quali sono previste le tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia.

Il GSE ha contestato le sopra riportate argomentazioni assumendo che, in un impianto fotovoltaico, la connessione o collegamento in parallelo con il sistema elettrico costituisce il momento in cui vi è una continuità circuitale tra l’impianto di produzione e l’impianto di rete, cominciando automaticamente a scambiare energia, ed allora l’impianto, per sua stessa natura, non può non scambiare energia con la rete, sia in prelievo, sia in immissione.

Secondo il GSE, in pratica, è da escludersi pertanto il caso di un impianto fotovoltaico collegato in parallelo con la rete, ma non funzionante.

Il Consiglio di Stato, definendo la controversia, ha invece rimarcato come l’articolo 3 in esame non faccia alcun riferimento alla necessità che l’impianto, oltre ad essere collegato alla rete elettrica, debba anche essere contestualmente in funzione e produrre materialmente energia e come peraltro, nessuna diversa statuizione sia rinvenibile nelle Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal dm 5 maggio 2011, le quali, viceversa, confermano che l’impianto in esercizio: è l’impianto collegato in parallelo con il sistema elettrico, in cui sono installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia elettrica prodotta e scambiata o ceduta con la rete e per il quale risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti.

Ne consegue che l’ulteriore condizione, prescritta per la prima volta dal Dm 5 luglio 2012, secondo cui l’impianto non solo deve essere collegato in parallelo ma deve altresì funzionare materialmente ed immettere in contestualità energia in rete, non può che essere considerata come una nuova ed autonoma prescrizione relativa al Quinto Conto Energia, ed applicabile quindi, come tale, ai soli impianti che beneficiano delle relative tariffe incentivanti.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Il Consiglio di Stato ha quindi finalmente chiarito un aspetto oggetto di frequenti dubbi e contestazioni, precisando come, per gli impianti fotovoltaici sino al Quarto Conto Energia, il concetto di entrata in esercizio prescinda da quello di effettiva produzione ed immissione di energia elettrica in rete, condizione quest’ultima necessaria solo per gli impianti ammessi al Quinto Conto Energia.

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