Nuove regole in materia di default per gli intermediari finanziari ed altri soggetti vigilati.

In data 8 settembre 2020 si è chiusa la consultazione avviata dalla Banca d’Italia su una serie di proposte di modifica di propri provvedimenti, finalizzate ad estendere, tra l’altro, anche agli intermediari finanziari ed altri soggetti vigilati, la normativa europea sulla nuova definizione di “default”, già recepita per le banche a giugno 2019.

I nuovi provvedimenti in esito alla consultazione non sono ancora stati emanati.

Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza verso una banca o un intermediario finanziario) – di cui al Regolamento UE n. 876 del 20 maggio 2019 (di seguito, “CRR2”) che ha modificato il Regolamento UE n. 575 del 26 giugno 2013 (“CRR”), agli Orientamenti dell’EBA del 18 gennaio 2017 (EBA/GL/2016/07) e al Regolamento Delegato UE n. 171/2018 del 19 ottobre 2017 (“RD”) – stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.

IL FATTO:

La nuova normativa sulla definizione di “default”, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, ha introdotto regole più rigide e previsto soglie di rilevanza più rigorose per la classificazione in “default” dei clienti. Infatti, è stato ridotto l’importo degli arretrati che faranno scattare lo stato di “default” e la conseguente segnalazione in Centrale Rischi, tanto che potrebbe bastare, a tal fine, uno sconfinamento di esigua entità. In particolare, in base alle nuove regole, per arretrato di pagamento “rilevante” ai fini della classificazione in stato di “default”, si intende ora un ammontare superiore a 100 euro, per le esposizioni al dettaglio, e a 500 euro, per le altre esposizioni, che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni del cliente verso l’intermediario, essendo necessario il superamento di entrambe le suddette soglie di rilevanza (quella in termini percentuali e quella in valore assoluto) per 90 giorni consecutivi.

Inoltre, non sarà più possibile effettuare la compensazione tra le diverse posizioni del debitore, pertanto, superate le soglie di rilevanza, l’intermediario dovrà classificare il cliente in “default” anche se questi disponga presso lo stesso intermediario di altre linee di credito per poter sanare il debito.

Con le nuove regole, la situazione di “default” di un cliente potrà comportare conseguenze negative anche per i soggetti ad esso collegati (es. cointestatari di mutui, società partecipate o soci). In tal caso, sarà lo stesso intermediario a dover effettuare delle verifiche per identificare i casi in cui il “default” di un cliente possa inficiare la capacità di rimborso di un altro nominativo ad esso collegato.

Sono stati, poi, introdotti termini più lunghi per uscire dallo stato di “default” (c.d. “cure period”). Se attualmente bastava sanare i propri arretrati per far decadere lo stato di “default”, con la nuova normativa sarà necessario attendere almeno tre mesi dal momento in cui è stato regolarizzato lo sconfinamento.

Decorsi i tre mesi, se l’intermediario reputerà la situazione del cliente di nuovo stabile, con un miglioramento permanente della qualità creditizia, potrà riclassificare lo stesso fuori dallo stato di “default”.

Nel caso di clienti classificati in “default” dopo aver ottenuto dall’intermediario misure di tolleranza – come modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali o rifinanziamento parziale o totale del debito – il periodo di monitoraggio prima di uscire dallo stato di “default” durerà almeno un anno.

Per quanto concerne la prima applicazione delle nuove regole, la Banca d’Italia – con la Nota di chiarimenti del 15 ottobre 2020 – ha chiarito, tra l’altro, che, dal primo giorno di applicazione delle nuove regole, l’intermediario dovrà verificare se ricorrano le condizioni per la classificazione in “default” di un’esposizione secondo la nuova definizione.

Inoltre, le posizioni debitorie che, alla data del 1° gennaio 2021, risulteranno essere in “default” potranno essere riclassificate, a partire da tale data, come posizioni in stato di “non default” secondo le nuove regole.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

La nuova normativa in materia di default dovrà essere attentamente esaminata dagli intermediari per valutarne l’impatto sulla propria operatività, ed in particolare sui processi, le procedure e i sistemi IT utilizzati per l’identificazione e la gestione dei default dei clienti nonché a fini segnaletici.

L’impatto sulle imprese e sui clienti, in generale, è rilevante poiché l’applicazione delle nuove regole, significativamente più stringenti, obbligheranno i clienti ad una maggiore attenzione al rispetto degli obblighi di pagamento per evitare la classificazione in default della propria posizione e le possibili ripercussioni su soggetti ad essi collegati.

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