Legittimità degli storni provvigionali nel contratto di agenzia.

Le clausole del contratto di agenzia che prevedono lo storno delle provvigioni sono legittime solo qualora rispettino il disposto dell’art. 1748 comma 6 c.c., quindi solo nell’ipotesi di mancata esecuzione del contratto per cause non imputabili al preponente. Ogni altro patto più sfavorevole all’agente è nullo. Pertanto, una clausola contrattuale che impone all’agente di restituire la provvigione ricevuta nel caso di mancato raggiungimento di determinati livelli di fatturato previsti in contratto, è da considerarsi nulla in quanto contraria al disposto di cui all’art. 1748 comma 6 c.c.

IL FATTO:

Le norme sul contratto di agenzia prevedono la possibilità che l’agente sia tenuto a restituire la provvigione ricevuta nel solo caso in cui al contratto tra il preponente e il terzo non venga data esecuzione per cause non imputabili al preponente. Tale è il disposto dell’art. 1748 comma 6 c.c. che dichiara altresì nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.

Nel caso oggetto della pronuncia n. 18664 del 08 settembre 2020 da parte della Corte di Cassazione, un agente aveva sottoscritto con una preponente, società operante nel settore della telefonia, un contratto di agenzia nel quale veniva previsto lo storno delle provvigioni erogate all’agente sia nel caso di disdetta da parte del cliente, sia nell’ipotesi in cui il cliente non raggiungesse una determinata soglia mensile di consumo.

La società preponente, che aveva proposto il ricorso per Cassazione, sosteneva la legittimità dello storno in quanto riferibile alla mancata esecuzione del contratto per cause non imputabili alla preponente. Dall’altro lato, l’agente, al quale la Corte di Appello aveva riconosciuto il diritto ad ottenere la provvigione, affermava l’illegittimità della predetta clausola.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, motiva la pronuncia affermando il contrasto tra la clausola del contratto oggetto di causa e il disposto dell’art. 1748 comma 6 c.c.: nel caso di specie, infatti, la clausola che imponeva lo storno nell’ipotesi di mancato raggiungimento della soglia minima di consumo da parte del cliente non contempla un caso di mancata esecuzione del contratto, bensì soltanto il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi di politica aziendale della preponente che non possono, afferma la Suprema Corte, legittimare la restituzione delle provvigioni corrisposte all’agente, pena la violazione dell’art. 1748 comma 6 c.c.

PERCHÉ È IMPORTANTE

Con la pronuncia in esame si è sottolineato il rilievo dell’art. 1748 comma 6 c.c. e la necessità di tutelare l’agente dall’eventualità di obbligo di restituzione della provvigione. Le clausole del contratto di agenzia devono quindi rispettare il disposto di tale articolo, il quale prevede altresì la nullità di ogni patto più sfavorevole all’agente. Pertanto, sono nulle le clausole che obbligano l’agente a restituire la provvigione ricevuta, al di fuori delle ipotesi di mancata esecuzione del contratto per cause non imputabili alla preponente.

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