Valutazione in giudizio delle decisioni dell’amministratore di società.

Con ordinanza n. 28718 del 16 dicembre 2020 la Corte di Cassazione, dopo avere preso in esame la qualificazione giuridica della responsabilità gravante sull’amministratore di una società, da qualificarsi come responsabilità contrattuale, ha statuito che lo stesso non può essere ritenuto responsabile dei rischi di impresa, nel senso che non potrà essergli imputata una responsabilità per avere compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, salvo che queste si rivelino manifestamente avventate ed imprudenti in base ad una valutazione ex ante.

IL FATTO

Nel caso in esame l’ex amministratore di una S.p.a. veniva citato in giudizio dalla società stessa la quale chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di un importo consistente, in considerazione degli inadempimenti ai doveri di amministratore nel periodo in cui egli aveva ricoperto la carica di Presidente del C.d.a. ed amministratore delegato.

L’istante lamentava la violazione della norma di cui all’art. 2392 c.c. che prescrive l’obbligo per gli amministratori di adempiere ai doveri posti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. In particolare, la società sosteneva che l’amministratore, nel periodo della vigenza della propria carica, avesse operato favorendo un’altra società, mediante finanziamenti apertura di una filiale e accollo dei costi del personale; gli veniva inoltre contestato il compimento di operazioni sui beni sociali a vantaggio proprio.

Il Tribunale, ritenendo il convenuto inadempiente agli obblighi stabiliti dall’atto costitutivo e dallo statuto, lo condannava al pagamento di una somma a favore della società attrice.

La pronuncia veniva riformata parzialmente dalla Corte di Appello che escludeva la configurabilità di un comportamento inadempiente a carico dell’ex amministratore in relazione ad alcune condotte contestategli e riduceva di molto l’importo spettante alla società. La Corte sottolineava altresì che anche qualora fossero ritenute provate delle scelte inopportune dal punto di vista economico, non si poteva da ciò dedurre una responsabilità ex art 2392 c.c., stante il fatto che le scelte adottate dall’amministratore rientravano nella discrezionalità imprenditoriale e non avendo egli violato alcun divieto posto dalla società o dallo statuto.

La questione giungeva fino in Cassazione su ricorso della società la quale sottolineava la violazione dell’art. 2392 c.c., in particolare censurava la decisione di secondo grado per avere la Corte di appello omesso di verificare se l’amministratore avesse agito in conformità ai canoni della diligenza.

La Corte di Cassazione svolge quindi una breve analisi della responsabilità – contrattuale- degli amministratori nei confronti della società, precisando che in conseguenza di tale qualificazione giuridica, la società ha il solo onere di dimostrare la sussistenza di violazioni e il nesso di causa tra queste e il danno verificatosi, incombendo invece sull’amministratore l’onere di provare la non imputabilità a sé del fatto dannoso. Qualora i comportamenti dell’amministratore non siano di per sé vietati dalla legge o dallo statuto, ma l’obbligo di astenersi dal porli in essere derivi dal dovere di lealtà (non agire in conflitto di interessi con la società) o di diligenza (adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali affidatigli), la società dovrà provare altresì tutti gli elementi dai quali si può dedurre la violazione del dovere di lealtà o di diligenza.

Vi è però un limite nella valutazione della condotta degli amministratori che è dato dalla insindacabilità delle scelte gestionali. La giurisprudenza è conforme nell’escludere che all’amministratore possa essere imputato a titolo di responsabilità ex art 2392 c.c. di avere compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, in quanto tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale, rilevando al più come giusta causa di revoca dell’amministratore, ma non come fonte di responsabilità nei confronti della società.

La Corte precisa quindi che il Giudice non può sindacare il merito delle scelte imprenditoriali, salvo che queste non risultino manifestamente avventate ed imprudenti secondo una valutazione ex ante. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha pertanto rilevato che la Corte di Appello avesse omesso di compiere tale valutazione ex ante, limitandosi ad un’analisi superficiale delle condotte evidenziate dalla società.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e rinviava ad altra sezione della Corte di Appello.

PERCHÉ È IMPORTANTE

La pronuncia in commento mette in evidenza quelli che sono i limiti alla possibilità di sindacare l’operato degli amministratori, in particolare escludendo che le scelte che attengono al merito possano essere oggetto di censura in sede giudiziale. Invero la possibilità di sindacare tali scelte sussiste qualora le stesse si rivelino ex ante manifestamente avventate ed imprudenti.

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