Configura il reato di frode nell’esercizio del commercio ai sensi dell’art. 515 c.p., nonché di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 c.p., la produzione e la messa in commercio di pomodori pelati con etichetta “Produced in San Marzano D.O.P. – Region Italian Peeled Tomatoes”, se i pomodori utilizzati non sono coltivati nel territorio incluso nel disciplinare D.O.P..
Questo è quanto ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41714 del 26 settembre 2018.