Dal 1 maggio 2016 troverà applicazione, nella sua interezza, il nuovo Codice Doganale UE (Union Customs Code), istituito con Regolamento UE 952/2013 ed entrato parzialmente in vigore già il 30 ottobre 2013, con l’obiettivo di snellire le procedure burocratiche legate ai carichi in circolazione, semplificare il rapporto tra imprese e dogana mediante un ampio ricorso alla digitalizzazione, ed allo stesso tempo di irrigidire i controlli, sia nei porti, che negli scali aerei e lungo le frontiere.
Sempre con decorso dal 1 maggio 2016, avrà dunque inizio il periodo di transizione che si concluderà il 1 maggio 2019, necessario per consentire l’adattamento degli Stati membri alle nuove disposizioni giuridiche (reassessment). Il termine ultimo per l’adeguamento dei sistemi elettronici alle nuove modalità operative è fissato invece per il 31 dicembre 2020.
IL FATTO:
A differenza della disciplina precedente (che vedeva il suo punto di riferimento nel Reg. 2913/92), il nuovo Codice Doganale UE (d’ora in avanti anche CDU) si dedica in maniera preponderante all’individuazione dei principi cardine della materia, con particolare attenzione a temi quali la rappresentanza, le sanzioni ed i controlli, con conseguente riduzione del contenuto relativo all’aspetto operativo, per la regolamentazione dettagliata del quale si rinvia alla legislazione di attuazione (atti delegati e atti esecutivi).
L’Agenzia delle Dogane ha avuto modo di intervenire sul tema in questione, fornendo una prima disamina delle principali novità introdotte dalla normativa doganale unionale, con particolare attenzione ai profili di immediato impatto per gli Uffici delle dogane e per gli operatori (Comunicato 19/04/2016; Nota n. 45898 del 19/04/2016; Circolare n. 8/D del 19/04/2016).
Una delle principali innovazione introdotte dal Codice prevede che, a partire dal 1 maggio 2016, non sarà più necessario fornire alla dogana i documenti di accompagnamento in maniera sistematica, bensì solo nel caso in cui la normativa dell’Unione lo richieda o qualora risultino necessari per lo svolgimento di controlli doganali. Permane l’obbligo dell’operatore di esibire la documentazione in proprio possesso a seguito di espressa richiesta.
Lasciando a successivi interventi l’approfondimento delle numerose novità disciplinate dal CDU, ci si limita qui a segnalare che sono stati oggetto di una profonda rivisitazione temi quali la rappresentanza doganale (costituzione della “Banca dati dei Rappresentanti”), le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione, la presentazione della dichiarazione telematica, nonché i principi applicativi delle sanzioni.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Con l’applicazione integrale del nuovo Codice, l’Unione Europea porta a termine un ulteriore passo nel processo di semplificazione amministrativa ed innovazione con oggetto la materia doganale avviato nel 2013, garantendo al tempo stesso l’applicazione uniforme della nuova normativa, il miglioramento del controllo sulle dogane e la facilitazione delle procedure di sdoganamento, il tutto all’insegna dell’informatizzazione dei sistemi e della modernizzazione delle procedure.
Se da un lato sarà necessario pazientare per verificare l’effettiva bontà della nuova disciplina in materia doganale, ciò che si può sin da ora affermare con certezza è che l’introduzione del nuovo Codice Doganale rappresenta una svolta epocale, destinata ad avere effetti rilevanti per migliaia di operatori e aziende operanti sul suolo comunitario che importano ed esportano fuori dai confini Ue.
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