La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza emessa il 15 marzo 2017 nella causa C-536/15, interviene a fare chiarezza in tema di trattamento di dati personali, sancendo, in particolare, che il consenso alla pubblicazione dei propri dati, una volta prestato, si riferisce anche all’utilizzo dei medesimi in un altro Stato membro.
IL FATTO:
La vicenda sulla quale la Corte di Giustizia si è pronunciata nasce dal rifiuto, espresso da alcune compagnie telefoniche olandesi, di mettere a disposizioni i dati dei propri abbonati ad una società belga che fornisce elenchi abbonati e servizi di consultazione telefonica, la quale aveva formulato una richiesta in tal senso.
Le società olandesi, in particolare, sostenevano di non essere autorizzate a trasmettere i dati richiesti, in quanto questi sarebbero stati pubblicati in uno stato diverso da quello nel quale era stato prestato il consenso. Ritenevano, quindi, che il consenso fornito dall’utente avesse valenza solo nel territorio olandese.
Adita dall’azienda belga, l’ACM (Autorità garante dei consumatori e dei mercati olandese) si pronunciava a favore della società istante.
Le società olandesi, pertanto, impugnavano la decisione dinnanzi la Corte d’appello del contenzioso amministrativo in materia economica dei Paesi Bassi, la quale, a sua volta, rimetteva la questione ai giudici europei, chiedendo: se un’impresa sia tenuta a mettere i dati relativi ai suoi abbonati a disposizione di un fornitore di elenchi abbonati e servizi di consultazione con sede in un altro stato membro e se, in caso di risposta affermativa, si debba lasciare agli abbonati la scelta di prestare o meno il proprio consenso a seconda dei paesi in cui l’impresa che chiede i dati in questione fornisce i propri servizi.
La Corte di giustizia, con la pronuncia in esame, ha riconosciuto le ragioni della società belga istante, sancendo che il rifiuto alla comunicazione dei dati richiesti, per il solo fatto che il richiedente ha sede in un diverso stato membro, lede il principio di non discriminazione e contrasta con il diritto europeo.
A tale conclusione, i giudici europei sono giunti muovendo dal disposto del secondo comma dell’art. 25 della direttiva 2002/22/CE (relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica) ai sensi del quale “gli stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e servizi di consultazione accessibili al pubblico in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie“. Il suddetto articolo, osserva la Corte, non effettua alcuna distinzione a seconda che la richiesta provenga da un’impresa con sede nello stesso stato membro in cui ha sede il destinatario di tale richiesta o in un altro stato UE.
Quanto alla seconda questione proposta, la Corte europea afferma che se la compagnia telefonica che ha raccolto i dati ha informato l’utente della possibilità che i suoi dati personali vengano trasmessi ad un’impresa terza per essere inseriti in un elenco pubblico, e questi abbia acconsentito a tale pubblicazione, “l’abbonato in questione non deve dare nuovamente il proprio consenso alla trasmissione degli stessi dati ad un’altra impresa (anche operante in un diverso stato membro), qualora venga garantito che i dati in questione non saranno usati per scopi diversi”. Il consenso del soggetto, pertanto, dovrà essere rinnovato solamente nel caso in cui i suoi dati debbano essere utilizzati per fini diversi da quelli per i quali erano stati raccolti.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
La sentenza in esame appare di notevole interesse, in quanto, con la stessa, la Corte di Giustizia sancisce un importante principio in tema di privacy ed, in particolare, di bilanciamento del rispetto del principio di non discriminazione con la tutela della vita privata.
Considerato che il diritto europeo garantisce, in tutti gli stati membri, il medesimo rispetto dei requisiti in materia di tutela dei dati personali degli abbonati, i dati relativi a questi ultimi possono (e, anzi devono) essere trasmessi anche fuori dai confini nazionali, pur in assenza di un nuovo consenso del soggetto interessato.
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