Successioni in ambito comunitario: nuovo criterio per individuare il giudice competente

European flags in a rowA partire dal 17 agosto 2015 entrerà in vigore il regolamento comunitario n. 615/2012, che ha l’intento di semplificare la regolamentazione delle successioni ereditarie che avvengano all’interno del territorio dell’Unione Europea, fornendo un nuovo ed uniforme criterio di collegamento. Tale criterio permetterà di individuare senza ulteriori complicazioni la legge applicabile al singolo caso concreto, evitando le lungaggini ed i fastidi derivanti dai conflitti di giurisdizione tra i giudici dei vari stati membri.

IL FATTO:

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario n. 615 del 2012, il legislatore europeo ha deciso di prendere atto “della crescente mobilità dei cittadini” dell’Unione Europea, individuando un criterio unico ed uniforme per tutti gli stati membri (escluse Inghilterra, Irlanda e Danimarca) che renderà possibile, in maniera relativamente semplice,  identificare la c.d. “legge materiale”, ossia la disciplina da applicare alla singola successione per causa di morte, quando questa presenti tratti di internazionalità (ad es. cittadino italiano, residente in Francia, titolare di beni in Germania).

Il criterio prescelto è quello inedito della “residenza abituale”, di cui però il succitato regolamento non fornisce una definizione specifica, limitandosi ad individuarne gli estremi identificativi. Il giudice chiamato a decidere sulla propria competenza riguardo ad un evento successorio che presenti dei profili di interesse ultra-nazionale dovrà pertanto “procedere ad una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte”, tenendo conto principalmente del fatto che:

  • il soggetto sia rimasto in maniera stabile in un determinato luogo, valutando durata, ragioni e caratteristiche della permanenza (circostanza oggettiva);
  • il soggetto sia effettivamente intenzionato a voler stabilire la propria residenza in un determinato luogo (circostanza soggettiva).

Se la flessibilità applicativa di tale criterio può da un lato introdurre un elemento di incertezza nell’ambito dell’individuazione del giudice competente, dall’altro si tratta di un parametro che aiuta a fissare la successione nel luogo effettivo dove il defunto ha stabilito i propri affari ed interessi.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Si tratta di un’innovazione di rilievo per l’intero ordinamento comunitario, innovazione che risulta ancor più evidente all’interno dell’ordinamento italiano, che rimaneva (e rimane tutt’ora, per le successione che si vadano ad aprire prima del 17 agosto) ancora legato al criterio di collegamento della nazionalità del defunto, come previsto dalla l. 218/1995 (per intendersi: se Tizio, cittadino spagnolo, viveva da ormai 6 anni in Italia al momento della morte, secondo la normativa italiana la legge concretamente applicabile alla sua successione sarebbe comunque stata quella spagnola).

Grazie alla grande mobilità che caratterizza i cittadini europei, dovuta a vari fattori tra i quali l’assenza di frontiere, l’adozione della moneta unica e la libertà di movimento garantita dagli stessi trattati posti a fondamento dell’Unione, da tempo si sentiva l’esigenza di un criterio di individuazione della legge applicabile alla singola successione che da un lato rispecchiasse quella stessa flessibilità che viene concessa ai soggetti di stabilire la sede dei propri interessi ovunque sul territorio comunitario, e dall’altro aiutasse a risolvere quegli sterili conflitti giurisdizionali che avevano come ultima conseguenza per gli eredi solamente la dilatazione del tempo necessario per vedere conclusa la fase successoria ed un notevole aumento dei costi da affrontare.

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