Software lento? Il giudice non concede la risoluzione

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Con la sentenza n. 6586 del 14 marzo 2017, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento alla risoluzione per inadempimento di un contratto di vendita avente ad oggetto un software, confermando la decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva ritenuto l’accertata lentezza del programma come inidonea a configurare un adempimento rilevante ai fini dello scioglimento del contratto.

IL FATTO:

La questione è stata portata all’attenzione della Suprema Corte al termine di una vicenda giudiziaria che ha avuto origine con una pronuncia del Tribunale di Milano, che aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto e conseguente condanna al risarcimento del danno presentata dall’acquirente di un programma software nei confronti della società venditrice, dichiarando risolto il contratto per fatto e colpa di quest’ultima, la quale aveva fornito un programma asseritamente viziato e rivelatosi inidoneo all’uso. Tale decisione era poi stata riformata in senso contrario all’acquirente ad opera della Corte d’Appello di Milano, e, in seguito, oggetto di impugnazione da parte di questo avanti alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, nel confermare la pronuncia dei giudici dell’impugnazione, sottolinea che il sindacato relativo all’importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto risulta incensurabile in sede di giudizio di legittimità ove sorretto da una motivazione immune da vizi, vizi che non sono riscontrabili nel caso di specie in quanto la Corte d’Appello, sulla base di apposita consulenza tecnica, aveva escluso che il difetto lamentato dal cliente, che comportava nel concreto «una leggera “lentezza del programma”», fosse in alcun modo idoneo a configurare un vizio «di tale gravità ed entità da rendere il programma del tutto privo delle qualità promesse o essenziali all’uso cui era destinato». Accogliendo tale ricostruzione, a ragione la Corte d’Appello aveva negato all’acquirente la possibilità di valersi della risoluzione del contratto, e, accogliendo la domanda riconvenzionale della società venditrice, l’aveva condannato al pagamento dei canoni relativi alla licenza del software rimasti inadempiuti.

La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso formulato dal cliente, in quanto infondato, condannandolo al pagamento delle spese processuali.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La Suprema Corte ha colto con la pronuncia in esame l’occasione di confermare la propria impossibilità di sindacare le motivazioni poste a fondamento delle decisioni impugnate qualora fondate su una motivazione esauriente e logicamente solida, anche nell’ambito della valutazione dell’importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., trattandosi di un apprezzamento riservato al giudice di merito.

La Corte inoltre riconosce la bontà della decisione della Corte d’Appello di Milano, che, fondandosi su elementi oggettivi, correttamente aveva ritenuto la lentezza del software lamentata dall’acquirente non sufficiente a provocare lo scioglimento del contratto che lo legava alla società produttrice.

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