Socio d’opera e trasformazione

Business documentsIl socio d’opera rappresenta una figura fortemente utilizzata dalla prassi societaria. Nelle società di persone, infatti, il soggetto che vuole entrare in società, ma che non vuole conferire denaro, credito o altro bene in natura, spesso decide di svolgere un’opera o un servizio che va imputato a capitale.

IL FATTO:

In tema di trasformazione di una società di persone in società di capitali occorre analizzare con attenzione la trasmigrazione del socio d’opera. Difatti, la disciplina di cui all’art. 2500-quater c.c. in materia di assegnazione al socio d’opera delle partecipazioni a seguito della trasformazione di società di persone in società di capitali prevede sia l’ipotesi in cui l’atto costitutivo (della società di persone) riconosca al socio d’opera una partecipazione al capitale sociale, sia l’ipotesi che non sia stata indicata la quota di partecipazione. Infine, si prevede la regola che impone una riduzione proporzionale delle partecipazioni degli altri soci per permettere al socio d’opera di partecipare alla società trasformata.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Sotto il profilo pratico, occorre analizzare le diverse possibili fattispecie di trasformazione che vedono coinvolto il socio d’opera.

A) Trasformazione di società di persone in società per azioni: in questa ipotesi il socio d’opera, a seguito della decisione di trasformazione presa a maggioranza, non può assolutamente continuare a prestare la propria attività di opera e servizi, ferma l’impossibilità nella S.p.a. di conferire e imputare a capitale la propria opera. Pertanto, le scelte sono quelle dell’assegnazione di una partecipazione a favore dell’ex socio d’opera secondo i criteri prestabiliti in atto costitutivo o in delibera, con la possibilità che lo stesso possa eseguire le cd. prestazioni accessorie, vale a dire continuare a prestare l’opera ma non imputarla a capitale.

B) Trasformazione di società di persone in società a responsabilità limitata: in questa ipotesi, invece, è concesso al socio d’opera di continuare a prestare la propria opera o servizio a favore della società trasformata, ciò in quanto nelle s.r.l. il conferimento dell’opera o del servizio (imputabile a capitale) è ammesso. Tuttavia, preme evidenziare che in questo caso il socio, pur continuando a conferire l’opera, deve necessariamente prestare a favore della società una garanzia fideiussoria (personale, di solito tramite un’impresa bancaria) che copra il valore del conferimento.

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