Delega S.p.A.: limiti e poteri.

Lawyer, notaryLa disciplina delle società per azioni consente che all’interno del Consiglio di Amministrazione si possano conferire deleghe a singoli componenti il consiglio al fine di permettere una gestione più snella e veloce della società. Nel caso in cui siano presenti più amministratori delegati questi vanno a comporre il Comitato esecutivo.

IL FATTO:

Volendo schematizzare i requisiti richiesti dalla norma di legge per la delegabilità di poteri gestori, si può sostenere che: (a) la presenza dell’autorizzazione alla delega derivante dal consenso dei soci, (b) la qualità di amministratore dei soggetti cui viene delegato in tutto o in parte il potere amministrativo e (c) la non esorbitanza della delega dalle materie riservate alla necessaria competenza dell’organo collegiale enucleano la possibilità di delega del potere gestorio. Il Comitato esecutivo è un ulteriore organo collegiale della società e, pertanto, assume le proprie decisioni nel rispetto del principi della collegialità e adotta vere e proprie deliberazioni, da ritenersi soggette alle stesse norme che regolano le deliberazioni consiliari.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Sotto il profilo pratico, la previsione della pluralità degli amministratori delegati non deve essere intesa nel senso che essi sono esentati dal rispettare il principio di previa comunicazione e informazione a favore degli altri componenti del C.d.A (c.d. deleganti). Gli stessi possono agire a seconda di ciò che è stato stabilito all’atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente, analogamente agli amministratori di società di persone (artt. 2257 e 2258 c.c.). In caso di pluralità di amministratori delegati, possono prospettarsi diverse situazioni gestorie in merito alle concrete modalità dell’esercizio dell’attività: si può così verificare l’ipotesi di una pluralità di amministratori delegati, investiti (in via congiunta oppure disgiunta) dal consiglio di amministrazione di attribuzioni tra loro distinte, oppure può esservi una pluralità di amministratori delegati, investiti (in via congiunta oppure disgiunta) dal consiglio di amministrazione di attribuzioni comuni. Spesso la delega contiene nel dettaglio quali sono i poteri e gli atti che il delegato può compiere in nome e per conto della società. Nella prassi societaria non è raro trovare deleghe che prevedono un limite quantitativo al potere di agire del delegato: in buona sostanza, si indica una somma massima oltre la quale il delegato non può agire in autonomia ma deve, al contrario, interessare della vicenda l’intero C.d.A.

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