Società benefit: possibili sviluppi

Company word cloud concept. Vector illustrationUna interessante novità, in tema di diritto societario e dei riflessi sulla concreta prassi, viene dalla possibilità che gli enti societari possano associare al classico scopo di lucro un altro scopo c.d. benefit. In particolare, si segnala che, con la recente di Legge di Stabilità (art. 1, co. 377, L. n. 208/2015), il legislatore italiano introduce una nuova qualificazione giuridica per le società che vogliano perseguire obiettivi sociali.

IL FATTO:

La disposizione prescrittiva ha, come obiettivo dichiarato, lo scopo di promuovere la costituzione e di favorire la diffusione di società che perseguono attività di beneficio comune, nell’ambito di molteplici aree d’intervento, che vanno dalle persone fisiche alle comunità, dai territori all’ambiente. Le finalità richieste, affinché l’impresa possa essere inquadrata in tale e ulteriore veste, sono quelle relative al perseguimento di attività economiche destinate a realizzare effetti positivi (o la riduzione di quelli negativi) per una o più categorie di soggetti portatori di interessi coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività svolta dalla società (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile). Un primo elemento va chiarito: la specificazione del beneficio deve essere tale da permettere ai terzi di comprendere natura, entità, finalità e destinatari del beneficio dell’attività sociale svolta dall’organo gestorio. Deve essere compreso il valore economico e finanziario della modifica della clausola dell’oggetto e scopo della società. Difatti, le società benefit rappresentano un’opzione a disposizione delle imprese, sia di nuova costituzione che già operanti, per proteggere la propria missione imprenditoriale di lungo termine e, di conseguenza, la governance della società benefit ha lo scopo di massimizzare l’impatto positivo sui creditori e sugli stakeholders.

 

Sotto il profilo pratico, si prescrive l’obbligo della società benefit di redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio. Tale documento, a cura dell’organo di amministrazione, deve indicare la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, nonché la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche già individuate. La relazione è soggetta a pubblicità in forma telematica sul sito della società, ferma, si ritiene, la necessità, non ancora prescritta, dell’obbligo pubblicitario nel Registro delle imprese. La rilevanza della relazione deriva dalla necessità di un continuo e periodico controllo sull’operato dell’organo di amministrazione. Nel tentativo di rendere la qualificazione societaria in esame ancorata a parametri di una qualche oggettività, la legge prevede verifiche da parte di organismi terzi, secondo standard di valutazione predefiniti e con riferimento ad ambiti di attività predeterminati. A tale fine, la società dovrà individuare il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità sociali e, nel corso della propria attività, dovrà altresì allegare al bilancio annuale una relazione dalla quale emerga: a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

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