Soci di s.r.l.: obbligati solo al conferimento

Meeting of shareholders

Con sentenza n. 3465 depositata il 23 marzo 2017, il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, si è pronunciato sugli obblighi patrimoniali dei soci delle società a responsabilità limitata, sancendo, in particolare, che questi sono tenuti esclusivamente al conferimento iniziale.

IL FATTO:

La vicenda sulla quale il Tribunale milanese si è trovato a dover giudicare nasce dall’impugnazione, da parte di un socio di una società a responsabilità limitata, della delibera assembleare con la quale veniva stabilito che i soci dovessero partecipare, in misura paritaria, alla copertura delle perdite della società, e dovessero, inoltre, prestare garanzie personali in favore della stessa.

L’attore, in particolare, chiedeva, in via principale, una pronuncia di inefficacia relativa (ossia di inopponibilità nei suoi confronti) della delibera, sulla base del fatto che l’organo amministrativo della società non aveva provveduto a iscrivere il suo atto di acquisto delle partecipazioni nel libro soci della società e che, dalle visure camerali, non risultava il suo nome nell’elenco dei soci.

In via subordinata, invece, chiedeva la dichiarazione di invalidità della deliberazione.

La prima domanda è stata rigettata. Affinché il trasferimento delle quote sia opponibile alla società, infatti, è sufficiente, ai sensi dell’art. 2470 c.c., che l’atto di cessione venga trascritto nel registro delle imprese.

Il Tribunale, invece, ha accolto la domanda proposta in via subordinata, dichiarando la nullità della deliberazione incriminata per “impossibilità giuridica dell’oggetto delle determinazioni assunte“.

Gli obblighi imposti, consistenti nella partecipazione alla copertura delle perdite sociali e nella prestazione di garanzie personali, infatti, a detta dei giudici, costituiscono “manifesta violazione del principio costitutivo delle società di capitali di limitazione della responsabilità dei soci nella misura del capitale sottoscritto”.

Tale principio, chiaramente sancito dall’art. 2462 c.c., ai sensi del quale “nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio“, comporta una netta separazione tra il patrimonio sociale ed il patrimonio dei singoli soci, il quale, salvo casi eccezionali previsti dalla legge, non può essere aggredito dai creditori sociali.

Ogni socio, pertanto, è tenuto al conferimento necessario per entrare nella società, e risponde, per i debiti della stessa, solo entro i limiti di tale conferimento. È evidente che una deliberazione assembleare come quella impugnata, invece, impone ai soci un coefficiente di rischio maggiore, incompatibile con lo schema societario prescelto.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza in esame appare di notevole interesse, poiché con la stessa, il Tribunale di Milano si pronuncia su due questioni rilevanti in materia societaria.

In primo luogo, i giudici milanesi ribadiscono che l’atto di trasferimento delle quote di partecipazione diviene efficace, nei confronti della società, per l’effetto dell’iscrizione dell’atto di cessione nel registro delle imprese. Sul punto, si ricorda, peraltro, che nel 2009, il legislatore ha abolito l’istituzione obbligatoria del libro dei soci per le s.r.l.

In seconda battuta, il Tribunale adito chiarisce che la delibera impugnata, volta ad imporre ai soci obblighi di natura patrimoniale ulteriori rispetto al conferimento iniziale, si pone in aperto contrasto con il concetto responsabilità limitata, principio cardine delle società di capitali, in forza del quale ciascun soggetto può decidere di partecipare all’attività imprenditoriale rischiando unicamente il capitale conferito.

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