SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

In tema di sicurezza sul lavoro, il delegato aziendale non è responsabile del sinistro occorso in un’area di attività che i vertici aziendali avevano “centralizzato”.

IL FATTO:

La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sull’istituto della delega di funzioni nel settore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con la sentenza n. 35652 del 17 giugno 2021, la Suprema Corte, movendo dai principi enunciati dalla nota sentenza n. 38343/2014, relativa al processo “ThyssenKrupp”, ha confermato che anche in ambito antinfortunistico la delega di funzioni “investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti nell’ambito delegato”, precisando che l’effetto liberatorio del datore di lavoro, rispetto alle ipotesi di responsabilità penali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, viene meno “qualora sorgano problematiche afferenti alla sicurezza che trascendono i poteri delegati, specie se esse coinvolgono scelte di fondo della politica aziendale, che richiedono un impegno di spesa eccedente rispetto ai limiti stabiliti”.

Alla delega di funzioni dev’essere riconosciuto un valore non solo formale ma, soprattutto, sostanziale, posto che, ai fini dell’attribuzione di responsabilità al delegato in caso di sinistro, è necessario che i requisiti di validità della delega convergano e che non risulti alcuna ingerenza da parte del delegante nell’attività affidata al delegato. In altri termini, laddove il datore di lavoro, pur conferendo la delega di funzioni nel rispetto dei relativi requisiti di validità – che per il settore prevenzionistico sono declinati dall’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 – non si limiti ad esercitare il proprio potere-dovere di vigilanza sul corretto esercizio delle delega ma si intervenga nello svolgimento delle funzioni delegate, la delega di funzioni dovrà ritenersi priva di validità ed efficacia, con conseguente risalita di responsabilità verso la figura datoriale.

In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha annullato la condanna a carico del delegato alla sicurezza che era stato, di fatto, privato dei poteri operativi (in termini di facoltà di spesa e di scelta delle soluzioni) su decisione dei vertici aziendali che avevano optato per “centralizzare” le scelte in tema di sicurezza sul lavoro con riferimento all’attività in cui era avvenuto l’infortunio al centro di tale pronuncia.

PERCHE’ È IMPORTANTE:

Alla sentenza in commento va riconosciuta una particolare rilevanza perché, oltre a ribadire la necessità di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di validità della delega di funzioni, soprattutto in termini di titolarità dei poteri organizzativi e di spesa in capo al delegato, ha sottolineato l’importanza di un elemento non sempre adeguatamente considerato dagli operatori, ossia la necessità che il delegato eserciti in via esclusiva i poteri ed i compiti connessi alle funzioni delegate, non potendosi viceversa ammettere l’ingerenza del datore di lavoro, il cui intervento dovrà pertanto limitarsi alla vigilanza sul corretto esercizio delle funzioni delegate.

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