Entrano in vigore il d.lgs. 8/11/2021 n. 177 e il d.lgs. 8/11/2021 n. 181 sul diritto d’autore.

Il 12 Dicembre 2021 entra in vigore in Italia – recepita dai decreti legislativi 8 Novembre 2021, n. 177  e n. 181 – la nuova disciplina introdotta dalle Direttive UE 789/2019 e 790/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, su taluni aspetti del diritto d’autore e dei  diritti connessi nel mercato unico digitale e nel settore della trasmissione radiotelevisiva on line.

IL FATTO:

I Decreti introducono alcuni argomenti di particolare interesse:

  • l’applicazione degli specifici diritti esclusivi previsti agli articoli da 13 a 16 della L.d.A. (diritto di riproduzione, trascrizione, esecuzione e comunicazione al pubblico) agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico) per  l’utilizzo  online  (a partire dal 6 Giugno 2019) delle  loro  pubblicazioni  da  parte  di  prestatori  di  servizi  della società dell’informazione (incluso le imprese di media  monitoring  e  le rassegne  stampa);
  • il riconoscimento di un compenso agli editori  di  pubblicazioni  di  carattere per  l’utilizzo  online  delle  loro  pubblicazioni  da  parte  di  prestatori  di  servizi  della società dell’informazione (per cui entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme l’AGCOM emanerà un apposito Regolamento che terrà in considerazione parametri quali il numero di consultazioni online dell’articolo, gli anni di attività e della  rilevanza  sul mercato degli editori e del numero  di  giornalisti impiegati, i costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe  le  parti,  i  benefici  economici derivanti,  ad  entrambe  le  parti,  dalla  pubblicazione  quanto  a visibilità e ricavi pubblicitari; tale regolamento stabilirà criteri che dovranno essere tenuti in considerazione anche nella stipula del contratto di utilizzazione delle pubblicazioni tra editori e prestatori dei servizi della società dell’informazione, imprese di media monitoring o rassegne stampa);
  • la definizione di “pubblicazione di  carattere  giornalistico” quale “insieme composto principalmente  da  opere  letterarie  di  carattere giornalistico, che può includere altre opere e  materiali  protetti, come fotografie o videogrammi,  che  costituisce  un  singolo  elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo  unico,  quale  un  quotidiano  o  una  rivista  di interesse generale o specifico,  con  la  funzione  di  informare  il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale  e il controllo di un editore o di un’agenzia di  stampa”;
  • la clausola che fa salva l’utilizzazione delle pubblicazioni giornalistiche per uso privato e non commerciale da parte di singoli utilizzatori;
  • la clausola che prevede che i diritti esclusivi e all’equo compenso si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell’opera  di  carattere  giornalistico (il termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno  successivo alla data di pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico);
  • la clausola che esclude i diritti in capo agli editori in caso  di collegamenti ipertestuali o  di  utilizzo  di  singole  parole  o  di estratti “molto brevi” di pubblicazioni di carattere giornalistico (per “estratto molto breve di  pubblicazione   di   carattere giornalistico” si intende qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non  dispensi  dalla  necessità   di   consultazione   dell’articolo giornalistico nella sua integrità);
  • la clausola che obbliga gli editori a riconoscere agli  autori  degli  articoli giornalistici una quota, compresa tra il 2  per  cento  e  il  5  per cento, dell’equo compenso, da  determinare,  per  i lavoratori autonomi, su base    Per  i  lavoratori  con rapporto di lavoro subordinato tale  quota  può  essere  determinata mediante accordi collettivi;
  • le nuove norme introdotte con il Titolo II-quater L.d.A. sull’utilizzo di contenuti protetti  da  parte  dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (cioè quel prestatore che  ha come  scopo  principale quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere  o di altri materiali protetti dal diritto d’autore e i cui utenti sono quelli che caricano le opere o gli altri materiali protetti che poi sono  organizzati  e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente);
  • le nuove norme introdotte con il Titolo II-quinquies sugli utilizzi di opere e  altri  materiali  fuori commercio;
  • la clausola che prevede che l’AGCOM dopo due anni dalla applicazione delle nuove norme presenti al Parlamento una relazione sull’impatto regolatorio, con particolare  riferimento  ai criteri e alle modalità di determinazione dell’equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche e   alla   procedura   di determinazione dei compensi per gli  autori,  artisti,  interpreti ed esecutori;
  • La modifica agli articoli 16 e 16-bis e la introduzione dei nuovi articoli da 16-ter a 16-quiqnuies, 79-bis e 110-bis alla L.d.A. con la nuova disciplina dei diritti d’autore e dei diritti connessi relativamente alla trasmissione e ritrasmissione on line di contenuti radiotelevisivi.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

La nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 177/2021 è rilevante – tra gli altri aspetti – perché per la prima volta regola dal punto di vista della tutela dei diritti d’autore l’utilizzo delle pubblicazioni a contenuto giornalistico sulle piattaforme elettroniche, proteggendo i titolari dei diritti da quello che fino ad oggi è stato un utilizzo indiscriminato on line delle produzioni editoriali e degli articoli giornalistici. Inoltre, il d.lgs. 181/2021 aggiorna la disciplina sul copyright alle nuove modalità tecnologiche di trasmissione e ritrasmissione on line di contenuti radiotelevisivi ”.

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