Riforma del codice penale e del codice di procedura penale. Parte prima.

Le principali novità nel Codice Penale

Dopo quasi 4 anni di iter parlamentare, il 3 agosto 2017 entra in vigore la Legge 103/2017 sulla riforma del sistema penale e processuale penale.

Il fatto

Il provvedimento molto discusso e osteggiato, soprattutto dagli operatori del diritto, sia magistrati che avvocati – introduce rilevanti modifiche nell’ordinamento penale, alcune delle quali entrano in vigore subito; altre – quelle di modifica alle disposizioni di attuazione del codice di procedura – avranno efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge; altre ancora sono deleghe al Governo, cui quest’ultimo dovrà dare attuazione, entro tre mesi, per le intercettazi e, entro un anno, per le impugnazioni e l’ordinamento penitenziario.

In questo primo commento sintetizziamo le:

principali novità nel Codice Penale

i. introduzione di una nuova causa estintiva dei reati

Nei reati perseguibili a querela, il giudice potrà dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, se l’imputato dimostrerà di aver riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e di aver eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

ii. modifica del regime della prescrizione dei reati

Queste le previsioni più importanti:

– decorrenza dei termini di prescrizione “rinviata”: per alcuni reati in danno di minori (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale) scatterà al compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza (e conseguentemente la decorrenza scatterà dall’acquisizione della notizia di reato);

– sospensione della prescrizione, legata alla pendenza di una sentenza di condanna: il termine di prescrizione resterà sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi. Dopo la sentenza di condanna in secondo grado, il termine resterà sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi. Ove vi fosse una pronuncia di assoluzione dell’imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione – con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell’articolo 604 c.p.p. -, i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d’appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) verranno ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione, a beneficio dell’imputato. La sospensione avrà comunque effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo;

– nuove previsioni sull’interruzione della prescrizione: all’160 c.p. viene inserita come causa di interruzione anche l’ipotesi dell’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M. L’interruzione della prescrizione non potrà comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione e avrà effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

iii. inasprimento di pene per alcuni reati contro il patrimonio

È previsto l’aumento dei minimi edittali delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie per i reati di furto in abitazione e scippo (art. 624 bis c.p.), rapina (art. 628), oltre ad una serie di modifiche in tema di circostanze aggravanti.

Inoltre, sono aumentate le pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.), che sarà punito con la reclusione da 6 a 12 anni.

Perchè è importante

La riforma penale si propone di correggere alcune distorsioni del nostro sistema.

Nello specifico, mentre cerca di premiare la riparazione dell’illecito, allunga i termini della prescrizione soprattutto dopo sentenze non definitive di condanna, riforma che si pone in antitesi alla necessità di accelerare i processi, ponendo oltretutto problemi di calcolo della prescrizione nell’ipotesi, ad esempio, di condanna non definitiva in primo grado e di proscioglimento non definitivo in appello: in tal caso quale sarà il calcolo corretto della prescrizione nel giudizio di Cassazione?

Vengono poi in senso politico inasprite alcune pene per reati che allarmano socialmente, ma appare più una misura appunto politica che di effettivo contrasto a quegli illeciti.

È dunque evidente che ci si trova davanti ad un provvedimento a metà e che ha già generato commenti in parte fortemente negativi da parte degli operatori del diritto.

(fine prima parte)

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