Riforma del codice penale e del codice di procedura penale. Parte seconda.

Le principali novità nel Codice di Procedura Penale

Dopo quasi 4 anni di iter parlamentare, il 3 agosto 2017 entra in vigore la Legge 103/2017 sulla riforma del sistema penale e processuale penale.

Il fatto

Il provvedimento – molto discusso e osteggiato, soprattutto dagli operatori del diritto, sia magistrati che avvocati – introduce rilevanti modifiche nell’ordinamento penale, alcune delle quali entrano in vigore subito; altre – quelle di modifica alle disposizioni di attuazione del codice di procedura – avranno efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge; altre ancora sono deleghe al Governo, cui quest’ultimo dovrà dare attuazione, entro tre mesi, per le intercettazioni e, entro un anno, per le impugnazioni e l’ordinamento penitenziario.

In questo secondo commento sintetizziamo le:

principali novità nel Codice di Procedura Penale

i. disciplina dell’incapacità dell’imputato a partecipare al processo

Nella definizione del procedimento per “incapacità dell’imputato”: vengono distinte le ipotesi di incapacità reversibile e irreversibile e, in questo secondo caso, il giudice, revocherà l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento e pronuncerà sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere (salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca).

ii. disciplina del domicilio eletto

In caso di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, con la dichiarazione di elezione, all’autorità procedente dovrà essere comunicato anche l’assenso del difensore domiciliatario.

iii. indagini preliminari (riduzione dei termini)

– Il PM sarà tenuto ad esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415 bis c.p.p. (altrimenti ci sarà l’avocazione obbligatoria dell’inchiesta del Procuratore Generale alla Corte d’Appello).

– Per i reati più gravi (devastazione e saccheggio, guerra civile, associazione per delinquere di stampo mafioso, terrorismo, eversione dell’ordinamento, etc.) tale termine sarà elevato fino a 15 mesi.

– In tema di accertamenti tecnici non ripetibili, nel caso in cui, la persona indagata abbia formulato riserva di promuovere incidente probatorio prima del conferimento dell’incarico al consulente tecnico da parte del P.M., detta riserva – che nel precedente sistema comportava la sospensione dell’effettuazione degli accertamenti fino all’incidente probatorio stesso (salvo che gli stessi non potessero essere più utilmente compiuti in un secondo momento) – perderà efficacia e non potrà essere ulteriormente formulata, se l’incidente non sarà effettivamente richiesto entro 10 giorni dall’indagato.

iv. procedimento di archiviazione

– La persona offesa dal reato potrà chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela, solo decorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia (sempre che ciò non pregiudichi il segreto investigativo).

– Il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini passa da 10 a 20 giorni (30 gg per il furto in abitazione o con strappo, oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona).

– Ove sia riscontrata la nullità del decreto di archiviazione, vi saranno 15 giorni per proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente annullamento del provvedimento e restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento se fondato.

v. disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

La sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare potrà essere impugnata anche in appello (e non più, solo per saltum, in Cassazione). Se l’impugnazione è del pubblico ministero, la Corte, se non conferma la sentenza, potrà alternativamente pronunciare Decreto che dispone il giudizio (formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431), oppure sentenza di non luogo a procedere con una formula meno favorevole all’imputato. Se invece è dell’imputato, la Corte, se non conferma la sentenza, pronuncerà sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato. La sentenza di non luogo a procedere emessa in appello, sarà ricorribile per Cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606.

vi. ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie

Il valore di un giorno di pena detentiva è ridotto da 250 a 75 euro (ma per il procedimento per decreto penale di condanna tale valore non potrà essere inferiore alla somma di euro 75 e non superiore di tre volte tale ammontare).

vii. disciplina delle impugnazioni

– l’impugnazione in appello potrà essere ora proposta anche personalmente dall’imputato, senza l’assistenza di un difensore (è invece eliminata la possibilità della parte di provvedervi personalmente avanti alla Cassazione);

– l’atto di impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, anche l’indicazione delle prove delle quali si deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione;

– inappellabilità anche delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa;

– reintroduzione del c.d. “concordato sui motivi in appello”: le parti potranno concludere un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello (comprensivo dell’eventuale rideterminazione della pena da sottoporre al giudice d’appello), che deciderà in merito in camera di consiglio (ad esclusione dei procedimenti per delitti di cui all’art. 51, co. 3-bis e 3- quater, per i reati sessuali e i procedimenti contro delinquenti dichiarati abituali, professionali o per tendenza). Se il giudice non accoglierà il concordato, ordinerà la citazione a comparire al dibattimento, salvo permettere alle parti di riproporre l’istanza nel dibattimento;

– rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale se l’appello è proposto dal P.M. contro la sentenza di proscioglimento e si basa sulle valutazioni della prova dichiarativa.

viii. procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione

– la Corte potrà dichiarare de plano e senza formalità l’inammissibilità del ricorso per Cassazione nei casi previsti dall’art. 591 c.p.p., nonché se contro la sentenza di patteggiamento o contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello (se non fondate);

– se in appello è confermata la sentenza di proscioglimento, il ricorso per Cassazione è possibile solo per i vizi di cui all’art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p.;

– in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo, con adeguamento biennale degli importi;

– le singola Sezione potrà disporre la rimessione alle Sezioni Unite anche quando non concordino con un principio di diritto già enunciato. Le SS.UU. possono enunciare il principio di diritto anche d’ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;

– la Cassazione potrà annullare la decisione senza rinvio della causa al giudice di merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (e potrà procedere alla rideterminazione della pena, se effettuabile sulla base delle statuizioni del giudice di merito).

ix. modifiche alle norme di attuazione del c.p.p. e all’organizzazione dell’ufficio del P.M.

– i delitti di corruzione sono inclusi tra i processi a cui deve essere data prioritaria trattazione;

– se il PM esercita l’azione penale per i reati previsti nel codice dell’ambiente o per i reati comunque comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, nell’informare il Ministero dell’ambiente e la Regione interessata, dovrà comunicare l’imputazione.

x. partecipazione alle udienze a distanza

La partecipazione a distanza alle udienze dibattimentali sarà la regola quando l’imputato:

– è in carcere per uno dei delitti di cui agli artt. 51, comma 3 bis, e 407, c.2, lett. a) n. 4) c.p.p., anche in procedimenti relativi a reati per i cui godrebbe dello stato di liberà (allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone);
– è sottoposto alla misura detentiva del c.d. carcere “duro” ex art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario;
– è ammesso a programmi o misure di protezione.

Oltre a questi casi, con decreto motivato, potrà essere disposta dal giudice la partecipazione a distanza, quando vi siano ragioni specifiche di sicurezza o se il dibattimento è particolarmente complesso o deve essere assunta la testimonianza di un recluso.

Perchè è importante

La riforma processuale penale si propone di accorciare i tempi della giustizia, evitare impugnazioni pretestuose o inammissibili, restringere i termini delle indagini preliminari, allungare quelli di prescrizione e/o integrarne le ipotesi di sospensione e interruzione (vedi sulla prescrizione la prima parte del nostro commenti), evitare che i processi muoiano nella fase delle impugnazioni, dare maggiore potere potere alla parte offesa: ma in concreto senza una seria riforma anche del sistema di amministrazione della giustizia e di dotazione di risorse adeguate non sarà possibile in concreto attuare tutti quegli obiettivi con questo intervento del tutto parziale e a volte contraddittorio.

Mentre è positiva la maggiore attenzione agli interessi delle parti offese, cui vengono concessi tempi più ragionevoli per la presentazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione e viene codificata la possibilità di accedere agli atti, si hanno forti dubbi sulla riduzione dei tempi di indagine, visto il carico delle Procure e la necessità di rafforzare anche con impegni finanziari sempre carenti le risorse e i mezzi di quegli uffici. Peraltro, se si agisse per l’effettiva migliore gestione dei beni sequestrati e del recupero delle sanzioni pecuniarie potrebbero essere recuperate risorse per far funzionare meglio il sistema giustizia.

(fine seconda parte)

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