Riforma del codice penale e del codice di procedura penale. Parte terza.

Terza parte.

Le principali novità per il giudizio abbreviato e il patteggiamento

Dopo quasi 4 anni di iter parlamentare, il 3 agosto 2017 entrerà in vigore la Legge 103/2017 sulla riforma del sistema penale e processuale penale.

Il fatto

Il provvedimento – molto discusso e osteggiato, soprattutto dagli operatori del diritto, sia magistrati che avvocati – introduce rilevanti modifiche nell’ordinamento penale, alcune delle quali entrano in vigore subiti; altre – quelle di modifica alle disposizioni di attuazione del codice di procedura – avranno efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge; altre ancora sono deleghe al Governo, cui quest’ultimo dovrà dare attuazione, entro tre mesi, per le intercettazioni e, entro un anno, per le impugnazioni e l’ordinamento penitenziario.

In questo terzo commento sintetizziamo le:

nuove disposizioni sul giudizio abbreviato e il patteggiamento

i. Giudizio abbreviato

– revocabilità della richiesta del rito, ove presentata subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, all’esito delle indagini suppletive del PM sui temi introdotti dalla difesa e disposte dal Giudice per decidere;

– se chiesto in udienza preliminare: sanatoria delle eventuali nullità (non assolute) e non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio), nonché preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice;

– se “condizionato” ad integrazione probatoria, poi negata dal giudice, l’imputato potrà chiedere che il processo sia comunque definito all’udienza preliminare o chiedere il patteggiamento;

– se riguarda una contravvenzione, la pena sarà ridotta alla metà (non di un terzo).

ii. Patteggiamento

– se la sentenza di patteggiamento va corretta solo per specie o quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, vi provvederà lo stesso giudice che ha emesso la sentenza;

– in caso di impugnazione del provvedimento da parte del P.M., alla rettifica vi provvederà la Corte di Cassazione, senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza;

– contro la sentenza che accoglie il patteggiamento il ricorso per Cassazione da parte del P.M. e dell’imputato può essere presentato per vizi della volontà dell’imputato, per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto e per la illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

Perchè è importante

La riforma in commento si propone – come già avuto modo di segnalare nelle parti precedenti di queste brevi note sulla riforma – di abbreviare i tempi della giustizia e di snellire le procedure. Qui l’intervento coglie meglio nel segno, ma resterà la differenza abissale sul numero dei ricorsi ai riti alternativi nel nostro sistema e nei sistemi di common law.

Fintantoché tutto il sistema non verrà profondamente ripensato e non ci sarà un’effettiva convenienza anche rispetto alle ulteriori conseguenze degli esiti dei pronunciamenti a seguito dei riti alternativi, resterà che l’accesso a tali riti sarà sempre in proporzioni limitate e, quindi, non in grado di ridurre il carico dei contenziosi penali ordinari, che sarebbe in realtà la principale riforma da attuare per far funzionare efficacemente il processo penale ordinario, dove il processo dovrebbe svolgersi soli per i casi che veramente lo meritano.

(fine terza parte)

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