Ricorso di fallimento: notifica efficace anche se la PEC non viene letta

Globe and E-MailLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6518 depositata il 14 marzo 2017, interviene a fare chiarezza in tema di notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata, sancendo, in particolare, l’efficacia della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento anche nell’ipotesi in cui il debitore legga la mail tardivamente, ossia dopo la data dell’udienza di comparizione.

IL FATTO:

L’ordinanza in esame è stata pronunciata dalla Corte di Cassazione nell’ambito del procedimento di impugnazione proposto da una società avverso la sentenza del Tribunale che la dichiarava fallita.

A seguito del rigetto del reclamo da parte della Corte d’Appello, la predetta società si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, la quale sarebbe stata emessa in assenza di contraddittorio.

A suo dire, infatti, la notifica del ricorso per fallimento, avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, non avrebbe garantito adeguatamente il diritto di difesa del debitore. La società, infatti, avendo consultato tardivamente la casella PEC, ha avuto notizia del ricorso per fallimento solamente dopo la data fissata per l’udienza di comparizione, alla quale, pertanto, non ha partecipato.

In secondo luogo, la società fallita sosteneva l’incompatibilità con la CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) dell’art. 15, co. 3 della legge fallimentare, il quale prevede e ammette la notifica via PEC. Solamente nell’ipotesi in cui tale forma di notificazione non vada a buon fine, la norma prevede che la notificazione debba essere effettuata presso la sede sociale o, in ultima battuta, tramite il deposito dell’atto presso la casa comunale).

I giudici di legittimità, tuttavia, dichiarando la validità e la conformità con la normativa vigente della notificazione via posta elettronica certificata, hanno dichiarato infondati entrambi i motivi proposti.

La Corte di Cassazione, infatti, confermando quanto già stabilito dalla Corte d’Appello di Napoli, ha ritenuto che, nel caso di specie, non fosse stato violato in alcun modo il diritto di difesa della società.

Quest’ultima, infatti, se avesse tenuto una condotta diligente, ben avrebbe potuto conoscere in tempo il ricorso di fallimento presentato nei suoi confronti e, di conseguenza, avrebbe potuto correttamente partecipare alla fase prefallimentare.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Il provvedimento oggetto di esame appare particolarmente interessante in quanto con lo stesso, la Corte di Cassazione, ribadisce un principio già più volte espresso tanto dai giudici di merito quanto da quelli di legittimità.

In materia di notificazioni, siano esse effettuate presso il domicilio fisico del destinatario, ovvero a mezzo PEC, ciò che rileva è la conoscibilità dell’atto secondo un criterio di ordinaria diligenza.

Gli ermellini, in particolare, hanno sancito che ogni soggetto è tenuto al “costante controllo degli atti ricevuti presso il domicilio reale o telematico”.

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