Riconosciuta la tutela del diritto d’autore per l’arredamento dei negozi.

Deve ritenersi tutelabile, secondo le norme sul diritto d’autore, un progetto o un’opera di arredamento di interni, a condizione che ricorrano una serie di caratteristiche, quali una progettazione unitaria, uno schema in sé definito e che sia riconoscibile l’impronta personale dell’autore.

IL FATTO:

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8433 del 30 aprile 2020, ha posto fine al contenzioso tra due note aziende operanti nel settore della produzione e commercializzazione di cosmetici.

L’azienda KIKO agiva infatti in giudizio contro la concorrente WYCON, lamentando la violazione dei propri diritti d’autore sul progetto dei concept-store, realizzati da uno studio di architettura su sua commissione.

Il Tribunale di Milano, in primo grado, riconosciuto il carattere creativo e originale del progetto dei punti vendita di KIKO, accertava la violazione del diritto d’autore, in relazione al layout del concept store dell’attrice.

Avverso la sentenza, confermata in sede di appello, WYCON proponeva ricorso in Cassazione.

Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha affermato che dev’essere riconosciuta una tutela all’organizzazione dello spazio risultante dalla precisa combinazione d’insieme di elementi che, pur comuni ove singolarmente esaminati, risulti nell’insieme originale, in quanto dotata del quel minimo di apporto creativo idoneo alla sua promozione per l’accesso alla tutela autorale.

Partendo dalle esposte premesse, la Cassazione ha quindi affermato un principio di diritto, che estende l’applicabilità dell’art. 2 n. 5 della legge sul diritto d’autore – dunque la tutelabilità quale disegno o opera dell’architettura – a quei progetti, o opere di arredamento d’interni, in cui “ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara chiave stilistica, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, a prescindere dal requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile, non presente nella suddetta disposizione, o dal fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto da un problema tecnico-funzionale che l’autore vuole risolvere”.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza esaminata riveste particolare rilevanza, considerate le caratteristiche del mercato attuale, in cui è sempre più diffusa la replica delle iniziative commerciali, in quanto riconosce e tutela gli investimenti economici sostenuti dagli imprenditori per la realizzazione e la personalizzazione degli spazi commerciali, con finalità di funzionalizzazione ed armonizzazione degli ambienti.

 

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