La rete d’imprese è un fenomeno di aggregazione di più soggetti (imprenditori e società) che decidono sinergicamente di svolgere la propria attività per aumentare le rispettive capacità imprenditoriali. Risulta interessante verificare come il marchio possa essere introdotto e utilizzato all’interno della rete e dai partecipanti.
IL FATTO:
In tema di registrazione del marchio, confrontando la disciplina della proprietà intellettuale con quella prescritta in tema di rete, va, da subito, evidenziato come il soggetto che possa operare la registrazione del segno distintivo debba essere il soggetto esecutore, vale a dire il soggetto titolare della rappresentanza giuridica della rete d’imprese. La disciplina normativa, sia quella del marchio che quella della rete d’imprese, prevede un sistema di pubblicità che permette di conoscere i marchi registrati e dunque di opporli ai terzi che registrano successivamente marchi simili.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Sotto il profilo pratico, occorre analizzare come il marchio possa essere utilizzato dai singoli partecipanti alla rete. Ora, se la registrazione dà diritto all’uso esclusivo del marchio registrato, ci si deve chiedere se l’uso sia possibile da parte del solo soggetto esecutore ovvero se il segno sia suscettivo di utilizzo da parte delle singole imprese partecipanti alla rete. La recente prassi contrattuale è nel senso di ritenere il segno distintivo suscettibile di utilizzazione da parte della sola rete d’impresa, intesa come ente soggetivizzato, altro rispetto alle imprese partecipanti, con conseguente impossibilità di utilizzo da parte delle singole imprese della rete. Sulla base del fatto che il legislatore ha imposto una serie di tutele che, sostanzialmente, impediscono l’uso del marchio che possa trarre in inganno gli acquirenti, nella rete di imprese, ed in tema della circolazione del marchio, si potrebbero ingenerare problematiche e falsi affidamenti nei consumatori, laddove non si regolasse correttamente il passaggio di titolarità. Pertanto, anche nella rete d’imprese, occorre rispettare la disciplina normativa, contenuta nell’art. 2574 c.c. e nell’art. 23 c.p.i., che determina le modalità di trasferimento e i diritti di uso. Non basta, il marchio non può mai essere utilizzato se idoneo a creare confusione circa il prodotto (art. 23, co. 4, c.p.i.) ed è facoltà del titolare di controllare che l’utilizzatore rispetti il contratto di licenza in particolar modo per quanto concerne l’utilizzo conforme alla natura del marchio stesso.
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