La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con recentissima sentenza del 6 maggio 2015 n. 9100, stabilisce il principio in virtù del quale la responsabilità dell’organo amministrativo di società, in caso di intervenuto fallimento, non può essere corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare.
IL FATTO:
I giudici, nella loro più alta ed autorevole formazione collegiale, hanno, in particolare, affermato che la mancata produzione delle scritture contabili non può, da sola, costituire motivi di addebito delle perdite patrimoniali della società a carico dell’organo di amministrazione. Difatti, la sentenza chiarisce che compete all’attore (nel caso di specie la curatela fallimentare) dimostrare il nesso causale tra la condotta dell’amministratore e la perdita subita dalla società. La tenuta di una regolare contabilità della società rappresenta, di certo, un obbligo dell’organo di amministrazione ed il suo inadempimento determina una responsabilità degli stessi amministratori. Tuttavia, la sentenza, correttamente, chiarisce che tale inadempimento non può, da solo, comportare un accertamento di responsabilità per le perdite patrimoniali della società commisurato alla differenza tra passivo ed attivo valutati in sede fallimentare. Pertanto, la mancata esibizione delle scritture contabili da parte dell’amministratore può essere, esclusivamente, indizio di condotte scorrette che vanno, invece, specificatamente individuate e punite.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
L’importanza della sentenza in esame deriva, tra l’altro, dall’affermazione che il principio di diritto affermato deve considerarsi valido anche nelle differenti fattispecie di richiesta di accertamento di responsabilità degli organi di controllo e vigilanza e dei direttori generali delle società dichiarate insolventi. In questo modo viene finalmente, e forse definitivamente, messa una pietra tombale sulla prassi di richiedere a amministratori e sindaci i danni per le perditi patrimoniali della società fallita sulla base del mero conteggio della differenza tra attivo e passivo una volta iniziata la procedura fallimentare. L’onere di provare che il danno e le perdite siano conseguenti alla condotta negligente degli organi sociali deve essere adempiuto dalla curatela in modo preciso e concreto: non basta la mancata produzione delle scritture contabili e non può, altresì, bastare la verifica della differenza tra passivo e attivo in sede fallimentare. Si vuole, in conclusione, evidenziare come, sotto il profilo pratico, la sentenza in oggetto rappresenterà un monito per chi vuole chiedere un accertamento di responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società: ciò che risulta, quindi, fondamentale, è monitorare una o più condotte gestorie o di vigilanza, verificare l’andamento dell’operazione e, di conseguenza, riuscire a dimostrare che dalla singola attività, compiuta dall’amministratore o dal sindaco, sia derivato un danno patrimoniale alla società.
Per altre notizie in materia di Commerciale e Societario clicca qui.
No Comments